Cassazione Penale, Ordinanza n. 07325/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Verona ha applicato all'imputata la pena concordata di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe omesso ogni valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta atteneva invece alla motivazione e alla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p., profilo non deducibile in cassazione in tale sede. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso deciso dal Tribunale di Verona.
art. 493-ter c.p.
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dalla difesa come base del ricorso, ma ritenuto non utile a censurare la sentenza di patteggiamento per difetto di motivazione.
art. 129 c.p.p.
richiama il dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma la relativa censura non è deducibile con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla carente motivazione non riconducibili ai casi espressamente previsti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione camerale non partecipata e senza formalità di rito del ricorso dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, valutati i profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente e tassativamente previste dalla legge; non è consentito dedurre vizi di motivazione estranei a tale perimetro.
- La mancata valutazione, da parte del giudice del patteggiamento, dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. non integra di per sé un motivo deducibile in cassazione quando non ricada nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto per ragioni non consentite dalla disciplina speciale del patteggiamento, esso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento alla Cassa delle ammende.
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