Cassazione Penale, Sentenza n. 8958/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in giudizio abbreviato, delle condanne per ricettazione, frode informatica, sostituzione di persona e reati collegati all'uso indebito di carte bancomat di provenienza illecita, consistenti nel possesso e prelievi effettuati dopo aver ottenuto il PIN dalle vittime con mezzi truffaldini. Le censure attengono alla (i) qualificazione giuridica dei fatti (ricettazione vs furto), (ii) presunto assorbimento del reato di sostituzione di persona nella ricettazione, (iii) esclusione di aggravanti di frode informatica e del rilevante danno, (iv) determinazione della pena e calcolo per continuazione, (v) legittimazione e quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato a favore di Unicredit S.p.A., (vi) confisca facoltativa degli indumenti sequestrati, e (vii) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 545-bis c.p.p.). Arena contesta in particolare il trattamento sanzionatorio e la presunta formalità della motivazione nonostante l'ammissione degli addebiti.
La decisione
Il ricorso di Abate Nicola è stato rigettato nel merito: la Corte di Cassazione ha ritenuto legittime le valutazioni di fatto della Corte d'appello e ha respinto tutte le censure, confermando la riconducibilità delle condotte ai reati contestati (inclusa la qualificazione come reato di frode informatica con l'aggravante dell'uso di identita digitale mediante PIN), la congruità del trattamento sanzionatorio, la quantificazione del danno e la confisca degli indumenti. Abate è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Arena Alberto è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto non condivisibili le censure sulla determinazione della pena e ha condannato Arena al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La parte civile Unicredit S.p.A. non ha ottenuto la rifusione delle spese di questo grado in ragione della genericità delle sue conclusioni.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nel far credere alle vittime di essere funzionari bancari per carpire il PIN integri il reato di sostituzione di persona, e che tale condotta non si assorbe nella ricettazione quando sussista un contributo consapevole e una scansione temporale distinta rispetto al semplice ricevere le carte
art. 625 cod. pen., ultimo comma (furto pluriaggravato)
La Corte ha osservato che, anche in astratto, i furti delle carte bancomat così commessi potevano essere configurati come furti pluriaggravati puniti più severamente rispetto alla ricettazione; tuttavia il ricorrente non aveva interesse a chiedere diversa qualificazione quando i furti risultavano non procedibili per difetto di querela
art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. (aggravante per frode informatica per uso di identita digitale)
La Corte ha confermato il principio secondo cui il concetto di identita digitale non è limitato alle procedure di validazione della Pubblica Amministrazione (SPID, CIE, firma digitale), ma comprende anche credenziali e codici di accesso a sistemi informatici privati (ad es. home banking) e, per estensione, l'uso illecito del PIN come dato di accesso che individua un soggetto; pertanto l'uso illecito del PIN integra l'aggravante
art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen. (circostanza aggravante del danno rilevante)
La Corte ha ritenuto che la censura su questa aggravante fosse priva di interesse concreto poiché l'aggravante non aveva inciso sull'aumento della pena, essendo prevalsi motivazionalmente parametri attenuanti
art. 240 cod. pen. (confisca facoltativa)
La Corte ha ritenuto legittima la confisca degli indumenti trovati in sequestro, ritenendo sussistente il nesso con le condotte criminose (uso degli indumenti per commettere i reati) e precisando che la confisca ai sensi dell'art. 240 non richiede il requisito dell'indispensabilita
art. 545-bis cod. proc. pen. (sanzioni sostitutive)
La Corte ha ritenuto corretta la decisione di non applicare sanzioni sostitutive al ricorrente, basandosi su una valutazione prognostica negativa circa il rischio di recidiva e sulla gravità e numerosita degli addebiti; tale valutazione rientra nella discrezionalita del giudice di merito
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena e pena base)
La Corte ha riaffermato che la determinazione della pena, la graduazione delle aggravanti e delle attenuanti e l'applicazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalita del giudice di merito, valutabile in Cassazione solo per vizi di illogicita o arbitrarieta
art. 541 cod. proc. pen. (liquidazione spese alla parte civile in Cassazione)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali anche senza partecipare all'udienza, purché abbia effettivamente contribuito alla decisione con deduzioni scritte; nel caso specifico le conclusioni della parte civile sono state ritenute troppo generiche per ottenere la rifusione delle spese
Massime di principio
- L'uso illecito del PIN o di altre credenziali di accesso a servizi privati puo' integrare l'aggravante di frode informatica prevista dall'art. 640-ter, comma terzo: il concetto di identita digitale non è limitato alle procedure PA (SPID, CIE) ma comprende credenziali private come home banking e PIN
- La qualificazione dei fatti tra furto, ricettazione e concorsi di reato dipende dalla ricostruzione fattuale e dalla prova: in assenza di elementi probatori certi una diversa qualificazione non è rimediabile in Cassazione se il ricorrente non ha interesse concreto a ottenere il diverso inquadramento
- Il reato di sostituzione di persona non si assorbe automaticamente nella ricettazione; quando emergono condotte distinte (es. inganno per ottenere PIN e successivo utilizzo delle carte) si configurano reati autonomi e concorrenti
- La determinazione della pena, inclusi aumenti per continuazione e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizio di motivazione o arbitrio evidente
- La confisca di beni utilizzati per la commissione di reati puo' essere disposta anche se i beni non sono 'indispensabili'; è sufficiente il nesso di strumentalità con la condotta criminosa
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione anche senza intervenire in udienza se ha fornito deduzioni scritte che abbiano realmente contribuito alla decisione; deduzioni generiche o tardive possono pregiudicare tale diritto
- Le censure processuali di mancata applicazione di sanzioni sostitutive richiedono una valutazione prognostica concreta: l'assenza di pericolo di recidiva in fase cautelare non determina automaticamente il diritto alle sanzioni sostitutive in fase di merito
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