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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34005/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di archiviazione del GIP sostenendo che essa sia "abnorme" perché motivata con ragioni diverse da quelle indicate nella richiesta del Pubblico Ministero e denunciando la violazione del principio del contraddittorio. In particolare, la vicenda riguarda l'archiviazione motivata dall'assenza dell'originale del documento contraffatto (biglietto di invito a presentarsi alla PG) che avrebbe reso impossibile individuare l'autore e formulare una prognosi favorevole di condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che l'archiviazione disposta dal GIP non è "abnorme" solo perché motivata differentemente rispetto alla richiesta del PM, purché non vi sia violazione delle norme sul contraddittorio (in particolare il sesto comma dell'art. 409 c.p.p.) e le parti siano state messe in condizione di esercitare le proprie facoltà. Il giudice può adottare l'ordinanza anche "de plano" su base cartolare nei limiti previsti dalla legge; l'archiviazione per mancanza dell'originale del documento, che impediva una corretta identificazione dell'autore e una prognosi di condanna, è stata ritenuta congrua e coerente con la richiesta del Procuratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen.

    Il sesto comma tutela il contraddittorio in materia di archiviazione: la Corte ritiene che non vi sia stata violazione quando le parti sono state messe in grado di esercitare le facoltà previste (intervento in camera di consiglio o contraddittorio documentale), consentendo al giudice di decidere anche "de plano".

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti di impugnabilità dell'archiviazione disposta dal pretore; la Corte osserva che l'impugnazione per abnormità non può fondarsi su irregolarità che non abbiano effettivamente pregiudicato il contraddittorio.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in tema di motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze: la Corte segnala i limiti entro cui contestare gli atti non impugnabili per abnormità salvo specifiche violazioni.

  • art. 411 cod. proc. pen.

    Il GIP può dichiarare l'archiviazione quando ricorrono ipotesi previste da tale articolo, inclusa la manifesta infondatezza della notitia criminis; la Corte afferma che il giudice può aderire alla richiesta del PM per tali ragioni anche se la motivazione è diversa.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'udienza di discussione e l'adozione di provvedimenti in materia pretorile; la Corte usa tale riferimento per spiegare la legittimità di provvedimenti adottati con procedura semplificata e cartolare.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Prevede la riapertura delle indagini; la Corte sottolinea la natura "precaria" dell'archiviazione, che può essere superata dalla riapertura delle indagini su richiesta del PM o della parte offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in tema di condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o abusivi; qui la Corte conferma la condanna del ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità di ricorsi manifestamente infondati; la Corte la applica per rigettare inammissibile il ricorso senza formalità di procedimento.

Massime di principio

  • Il GIP può disporre l'archiviazione anche per ragioni diverse da quelle indicate dal Pubblico Ministero (es. manifesta infondatezza della notitia criminis o difficoltà probatorie), senza che ciò renda automaticamente il provvedimento "abnorme".
  • La diversità di motivazione tra richiesta del PM e ordinanza del GIP non è di per sé lesiva delle prerogative del PM né del diritto di difesa, purché il contraddittorio sia garantito nelle forme previste (notifica, possibilità di opposizione).
  • L'archiviazione ha natura precaria: può essere revocata o le indagini riaperte (art. 414 c.p.p.), ragion per cui non richiede un contraddittorio pieno e definitivo nella fase pretorile.
  • L'assenza dell'originale di un documento essenziale può legittimare l'archiviazione quando impedisca di condurre efficacemente le indagini e di formulare una prognosi di condanna.
  • L'impugnabilità dell'archiviazione per "abnormità" è limitata: rileva soprattutto l'omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che aveva chiesto di essere informata, perché ciò impedisce l'opposizione e il relativo contraddittorio documentale.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili ex art. 610 c.p.p. e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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