Cassazione Civile, Ordinanza n. 18994/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di merito definito dal Tribunale di Catania e poi gravato in appello. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, condannando l'appellante alle spese anche nei confronti di un soggetto che, secondo il ricorrente, era rimasto contumace nel grado di appello o comunque si era costituito solo tardivamente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 276 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente al pagamento delle spese di appello anche in favore di Riscossione Sicilia spa, nonostante la sua asserita tardiva costituzione; (2) violazione dei parametri forensi e del D.M. n. 55/2014, perché la liquidazione di euro 2.000 sarebbe stata incongrua in ragione della pretesa tardività della costituzione della stessa parte. Nel corso della decisione la Cassazione ha rilevato che, secondo la sentenza impugnata, l'udienza di discussione si era tenuta il 16 luglio 2020, e non il 7 luglio 2020 come sostenuto nel ricorso; inoltre ha ritenuto che la diversa ricostruzione dei fatti introdotta solo con memoria non potesse essere considerata, perché la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può introdurre nuovi fatti o nuove argomentazioni rispetto al ricorso. La Corte ha anche ribadito che la parte vittoriosa ha diritto alle spese se la sua costituzione, pur tardiva, sia comunque ancora consentita e che la tardività incide solo sulle decadenze già maturate. Quanto alla censura sulla quantificazione delle spese, l'ha reputata generica per mancata specificazione delle singole voci asseritamente errate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la doglianza sulla tardiva costituzione della parte destinataria della condanna alle spese, osservando che la costituzione era ancora possibile alla data dell'udienza di discussione indicata nella sentenza impugnata; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla misura della liquidazione delle spese, perché formulata in modo generico e priva dell'indicazione delle voci contestate. Non ha posto spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla condanna alle spese della parte soccombente; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di spese processuali; non emerge una violazione nella liquidazione contestata.
art. 276 c.p.c.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese; non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese; non ritenuto violato.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria depositata ai sensi di tale norma non può introdurre nuove circostanze o argomentazioni rispetto al ricorso, ma solo illustrarne di già dedotte.
D.M. n. 55/2014
Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi forensi; la censura è stata ritenuta generica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non può introdurre fatti nuovi, nuove circostanze o una diversa ricostruzione della vicenda processuale rispetto a quella contenuta nel ricorso, ma solo chiarire e sviluppare motivi già ritualmente proposti.
- La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuali anche se la sua costituzione nel giudizio di merito è tardiva, purché la costituzione sia ancora consentita secondo lo stato del processo; la tardività incide soltanto sulle eventuali decadenze maturate nelle more.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se formulata in modo generico e priva della specificazione delle singole voci o dei criteri di liquidazione che si assumono erronei.
- In sede di legittimità, la contestazione della regolamentazione delle spese deve essere sorretta da doglianze specifiche e autosufficienti; in difetto, la censura non può essere esaminata nel merito.
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