Cassazione Civile, Ordinanza n. 16585/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un titolare di impresa individuale operante nel commercio al minuto di souvenirs e articoli da regalo, recuperando a tassazione una plusvalenza patrimoniale ritenuta non contabilizzata in occasione dell'estromissione di un immobile dall'azienda e della donazione del complesso aziendale alla coniuge, con esclusione del fabbricato che restava nella sfera del donante. Il contribuente impugnava l'atto, deducendo vizi di notifica e contestando nel merito la pretesa fiscale; la CTR accoglieva solo parzialmente l'appello, escludendo le sanzioni. In Cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sulla notifica; omessa pronuncia sulla nullità della notificazione; violazione delle norme sulla notificazione tributaria e processuale per la presenza di due relate divergenti; errata applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c. perché intervenuta dopo la decadenza del potere di accertamento; violazione delle norme fiscali sulla determinazione della plusvalenza e difetto dei presupposti presuntivi dell'accertamento. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse eliminato le sanzioni senza una specifica domanda del contribuente e senza i presupposti per l'esonero da responsabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondati i primi quattro motivi sulla notificazione e inammissibile il quinto perché diretto a un nuovo esame del merito; ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, per ultrapetizione nella parte in cui la CTR aveva escluso le sanzioni senza domanda di parte. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese dei gradi di merito e con atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima la rettifica del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi; nel caso concreto è stata ritenuta corretta l'applicazione all'impresa individuale per la plusvalenza derivante dall'estromissione dell'immobile aziendale
art. 86, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente in modo non pertinente; la Corte osserva che non si trattava di reddito societario, ma di plusvalenza di impresa individuale
art. 58 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla Corte quale disposizione pertinente all'ipotesi di plusvalenza nell'ambito dell'impresa individuale
art. 156 c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario e impugnato; la sanatoria non è esclusa, nel caso esaminato, dal decorso del termine decadenziale, poiché rileva che gli atti notificatori siano stati posti in essere entro il termine
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
invocato dal ricorrente per asserita contraddittorietà della motivazione, ma la Corte esclude il vizio
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo è respinto
art. 112 c.p.c.
la CTR non è incorsa in omessa pronuncia sulla notificazione; il vizio è escluso per effetto dell'esame della questione nella motivazione
artt. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 139, 140 e 160 c.p.c.
richiamati per censurare la notifica dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene infondata la doglianza, valorizzando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale di trattazione in Cassazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi, ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva il momento in cui l'ente impositore ha posto in essere gli atti necessari alla notifica, non quello in cui il contribuente ne acquisisce conoscenza.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta in appello sia stata comunque esaminata, anche implicitamente, attraverso la motivazione sulla sanatoria o sulla validità dell'atto notificato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito dell'accertamento fiscale, se la sentenza impugnata ha già individuato elementi presuntivi idonei a sorreggere la pretesa.
- Nel processo tributario il giudice non può attribuire d'ufficio un bene della vita non domandato, né disapplicare sanzioni in assenza di una specifica domanda o di un valido titolo processuale, incorrendo altrimenti in ultrapetizione.
- La plusvalenza riferibile all'estromissione di un bene dall'azienda di impresa individuale va valutata secondo le regole proprie del reddito d'impresa individuale, non secondo norme dettate per le società.
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