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Sentenza

Sentenza n. 308/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 707/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024.

Giustizia amministrativa202500918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 707/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e l'amministrazione era stata condannata ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici considerati. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha contestato né l'esistenza dell'obbligo né la mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, compresa la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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