Cassazione Penale, Sentenza n. 31743/2026 del 21/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Dal certificato del casellario risultavano, tra gli altri, condanne per reati in materia di stupefacenti, estorsione e violazioni della normativa sulle manifestazioni sportive; i carichi pendenti erano privi di iscrizioni. La relazione dell'equipe trattamentale, aggiornata a febbraio 2026, riferiva di regolare condotta intramuraria, di attività lavorativa svolta in modo non continuativo e formulava parere favorevole alla sperimentazione dei permessi premio. Il Tribunale, valorizzando anche l'assenza di concrete prospettive lavorative, aveva ritenuto opportuno avviare preliminarmente tale sperimentazione prima di valutare l'accesso alle misure alternative. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale avesse attribuito valore dirimente alla gravità dei reati, sottostimando gli elementi positivi risultanti dalla relazione dell'equipe e dagli atti, nonché la disponibilità manifestata a svolgere attività di volontariato. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la valutazione sulla concessione delle misure alternative appartiene alla discrezionalità della magistratura di sorveglianza, la quale deve compiere una prognosi individualizzata considerando sia gli elementi negativi sia quelli positivi, senza essere vincolata alle conclusioni dell'equipe trattamentale. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva fondato il diniego esclusivamente sulla gravità dei reati o sulla mancata prova del ravvedimento, ma aveva ponderato l'intera evoluzione trattamentale, l'assenza di un progetto lavorativo e l'opportunità di una preventiva sperimentazione mediante permessi premio. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica e conforme al principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata per indicare una delle condanne risultanti dal certificato del casellario del condannato.
art. 629 c.p.
Norma richiamata per indicare una delle condanne risultanti dal certificato del casellario del condannato.
art. 6-bis legge n. 401/1989
Norma richiamata per indicare una delle condanne risultanti dal certificato del casellario del condannato.
art. 6 legge n. 401/1989
Norma richiamata per indicare un'ulteriore condanna risultante dal certificato del casellario.
art. 606 c.p.p.
Richiamato quale fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare in concreto la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale, senza automatismi.
- Nella prognosi sull'accesso alle misure alternative il giudice deve considerare unitariamente la natura e la gravità dei reati, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta carceraria, l'evoluzione trattamentale e gli esiti dell'indagine socio-familiare, valorizzando sia gli elementi negativi sia quelli positivi rilevanti ai fini della prevenzione della recidiva.
- Le valutazioni dell'equipe trattamentale costituiscono fonti di conoscenza per il giudice di sorveglianza, ma non lo vincolano: il giudice può discostarsene mediante una motivazione logica e coerente con le esigenze rieducative e con il giudizio di pericolosità residua.
- Anche in presenza di elementi positivi nella condotta del detenuto, il tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o la preventiva sperimentazione di permessi premio, per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni delle misure alternative.
- Il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari consente di subordinare l'accesso alle misure alternative alla previa verifica dell'esito di esperimenti premiali, purché la decisione sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica e su una ponderazione complessiva degli elementi del caso.
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