Sentenza n. 1041/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni regionali relative alla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025, comprese le linee guida e gli atti programmatori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 4/161 del 15 febbraio 2024, nonché, con motivi aggiunti, le linee guida e le precedenti deliberazioni regionali concernenti il piano di dimensionamento della rete scolastica. Ha contestato la riduzione delle autonomie scolastiche comunali da sei a quattro, deducendo che la Regione non avrebbe adeguatamente considerato le peculiarità territoriali, demografiche, geografiche, economiche, culturali e linguistiche del territorio, né le esigenze di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. Sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, violazione delle disposizioni costituzionali e legislative in materia di istruzione, autonomia locale e tutela delle minoranze linguistiche, nonché falsa applicazione della normativa statale e regionale sul dimensionamento scolastico. Il Comune ha sostenuto che la programmazione avrebbe attribuito rilievo prevalente a criteri numerici e organizzativi, senza valutare adeguatamente il rischio di dispersione scolastica, le difficoltà di accesso ai servizi di istruzione, le condizioni di isolamento e svantaggio e la necessità di applicare eventuali deroghe per le aree caratterizzate da specificità linguistiche. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, natura meramente confermativa dell’atto impugnato e genericità delle censure; nel merito ha sostenuto la conformità della programmazione al contingente nazionale di autonomie scolastiche, la partecipazione del Comune al procedimento senza proposte alternative e la sufficienza della motivazione, evidenziando che il dimensionamento incideva sull’assetto amministrativo delle autonomie scolastiche e non comportava la soppressione dei plessi o la riduzione dell’offerta formativa. Prima della decisione di merito, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato le questioni di ammissibilità e di merito relative alla legittimità del piano di dimensionamento scolastico. Ha ritenuto che la dichiarazione del Comune circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione imponesse, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice pronunciarsi sul merito in presenza della rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
Il Comune l’ha richiamata quale disciplina di tutela delle minoranze linguistiche storiche rilevante ai fini della programmazione della rete scolastica; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
principio dispositivo
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il sopravvenuto venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza della rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione, il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di esaminare d’ufficio la fondatezza delle censure e di pronunciarsi sul merito della controversia.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti proposti contro atti connessi, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari o le censure sostanziali.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando sussistano giusti motivi collegati all’esito del giudizio.
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