Sentenza del 16/12/2019 n. 33217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'ingiunzione di pagamento relativa alla TIA 2009, sostenendo che le superfici aziendali producessero rifiuti speciali non assimilati agli urbani, smaltiti autonomamente o conferiti a terzi, e che quindi non fossero soggette alla tariffa. La concessionaria ha contestato la decisione della CTR sotto quattro profili: tardività del ricorso, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata esclusione dalla tassazione delle superfici produttive e rilevanza della mancata stipula di una convenzione con il Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo tempestiva l'impugnazione dell'ingiunzione, poiché fattura, diniego dell'esenzione e sollecito di pagamento erano atti prodromici la cui mancata impugnazione non precludeva il ricorso contro l'atto tipico successivo. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che, pur essendo in linea di principio esclusi dalla parte variabile della TIA i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la contribuente doveva fornire al Comune idonea documentazione sull'esistenza e delimitazione delle aree interessate e sul relativo smaltimento. La CTR non aveva verificato adeguatamente tale documentazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19, ma espressivo di una pretesa tributaria definita, è una facoltà e non un onere.
Gli atti prodromici non tipicamente impugnabili, come fatture o solleciti, non devono necessariamente essere contestati entro un termine decadenziale. Il contribuente può attendere la notifica di un atto tipico, come l'ingiunzione di pagamento, e impugnarlo in quella sede.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
La tariffa si applica a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, salva la riduzione proporzionale per i rifiuti assimilati avviati al recupero.
La TIA grava sui rifiuti urbani e, salvo riduzioni, sui rifiuti assimilati; restano invece esclusi dalla parte variabile i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, purché la loro produzione e gestione siano adeguatamente dimostrate.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Sono escluse dalla superficie imponibile le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti direttamente.
L'esclusione non opera automaticamente: il contribuente deve individuare e delimitare le aree interessate e dimostrare la produzione di rifiuti speciali non assimilati e il loro smaltimento al di fuori del servizio pubblico.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 70
Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare gli immobili e le superfici rilevanti ai fini del tributo, comprese le aree per le quali chiede l'esclusione o la riduzione.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 10, comma 2, lett. c
La questione della convenzione con il Comune è rimasta assorbita e non è stata esaminata definitivamente, poiché la sentenza è stata cassata per carenza di verifica sulla documentazione relativa alle aree e ai rifiuti.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di fatture, dinieghi o solleciti non tipicamente impugnabili non impedisce, di regola, di contestare successivamente la pretesa mediante l'impugnazione dell'ingiunzione o dell'altro atto tipico previsto dalla legge.
- La produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani può escludere la tassazione della relativa parte variabile della TIA, ma l'esenzione deve essere concretamente provata.
- Il contribuente deve comunicare e documentare al Comune quali siano le aree interessate, la tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento o conferimento a soggetti autorizzati.
- Il semplice modello MUD o la mera dichiarazione di aver conferito rifiuti a terzi potrebbero non essere sufficienti se non consentono di identificare le aree e di dimostrare la natura non assimilata dei rifiuti e il loro effettivo trattamento.
- La decisione evidenzia una distinzione tra rifiuti speciali non assimilati, che possono comportare esclusione dalla parte variabile, e rifiuti assimilati avviati al recupero, che normalmente danno diritto a una riduzione e non automaticamente all'esenzione totale.
- In caso di rinvio, il giudice deve verificare in concreto la documentazione prodotta dal contribuente e motivare espressamente sull'idoneità della prova, senza limitarsi a constatare l'esistenza di una domanda di esenzione.
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