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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15624/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi mantenuto ferma la condanna per furto aggravato già confermata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo implicitamente che il pregiudizio fosse meritevole di attenuazione. Con il secondo motivo ha censurato l'entità della pena, ritenendola eccessiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'entità oggettiva del danno patrimoniale, giudicato non irrisorio in relazione al valore dei beni sottratti; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    individua il furto aggravato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio economico, valutato in concreto, non sia irrisorio.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una censura senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta dell'effettivo pregiudizio economico; non può essere riconosciuta se il valore dei beni sottratti rende il danno non irrisorio.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il relativo motivo è infondato se la sentenza offre una motivazione adeguata sulla graduazione sanzionatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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