Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19214/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per presunta mancata conoscenza del processo relativo al reato di cui all'art. 490 c.p.; il ricorrente sosteneva di non essere venuto a conoscenza del procedimento perché ristretto agli arresti domiciliari presso il domicilio eletto in Roma, via San Getullo n. 120, e dunque non informato delle notifiche e del successivo giudizio

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo: dal fascicolo risultano tentativi di notifica del decreto di citazione a giudizio effettuati due volte presso il domicilio eletto (25.11.2020 e 01.12.2020) e la notificazione, riuscita, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 03.02.2020 a mani del figlio convivente. Ne consegue la presunzione che il ricorrente fosse posto nelle condizioni di conoscere la pendenza del procedimento e la sua successiva inerzia è stata interpretata come volontà di sottrarsi al processo. Per tali ragioni la richiesta di rescissione è stata respinta; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è ammessa solo quando la mancata conoscenza del processo da parte del condannato sia incolpevole; se l'imputato è stato posto nelle condizioni di conoscere la pendenza processuale e non ha adottato la diligenza necessaria, la mancata conoscenza è ‘colpevole’ e la richiesta va rigettata

  • art. 625-ter c.p.p. (abrogato, richiamato a fini interpretativi)

    Richiamato per continuità interpretativa: anche la disciplina previgente richiedeva che la mancata conoscenza fosse incolpevole; la giurisprudenza formatasi su tale norma è stata utilizzata per interpretare l'attuale art. 629-bis

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; nel caso era stata pronunciata una sentenza ex art. 444 relativa a diverso procedimento collegato

  • art. 157 n. 8 c.p.p.

    Consente la notificazione mediante modalità speciali (ad es. presso il domicilio eletto) quando la notifica ordinaria non sia possibile; la notifica effettuata secondo questa previsione può valere a costituire l'obbligo di conoscenza del processo

  • art. 162, co. 1 c.p.p.

    L'obbligo per l'imputato di comunicare la variazione di domicilio: la mancata comunicazione legittima una presunzione di conoscenza dei provvedimenti notificati al domicilio indicato

  • art. 415-bis c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    Esempio citato dalla giurisprudenza: la notifica di atti da cui si evince la pendenza del processo (avvisi, verbali) fa venir meno l'incolpevolezza della mancata conoscenza anche se l'imputato dichiara di non averne compreso il contenuto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 490 c.p.

    Norma sostanziale del reato per il quale il procedimento era pendente contro il ricorrente; la decisione sulla rescissione riguardava la mancata conoscenza del processo per tale reato

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che tale mancata conoscenza sia incolpevole: se l'imputato è stato posto in condizioni di conoscere (notifiche all'indirizzo eletto, consegna ad un convivente, elezione di domicilio, nomina di difensore, applicazione di misure cautelari), la richiesta verrà normalmente respinta
  • La notifica riuscita a mani di un convivente o tentativi ripetuti di notifica presso il domicilio eletto possono costituire prova sufficiente della possibilità di conoscenza del procedimento e legittimare il giudice a procedere in assenza
  • Stare agli arresti domiciliari non esime dall'onere di diligenza relativa alla conoscenza del processo: il domicilio eletto resta efficace per le notifiche e la presenza fisica in casa non garantisce l'ignoranza incolpevole
  • L'omessa comunicazione di variazione di domicilio produce una presunzione a carico dell'imputato circa la conoscenza degli atti notificati al domicilio indicato e può essere interpretata come volontà di sottrarsi al processo
  • Per evitare il rigetto di una futura istanza di rescissione è importante che l'imputato si curi di: eleggere un domicilio effettivamente presidiato, aggiornare tempestivamente eventuali cambi di residenza, nominare un difensore di fiducia e verificare la ricezione delle comunicazioni processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.