Cassazione Penale, Sentenza n. 19214/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per presunta mancata conoscenza del processo relativo al reato di cui all'art. 490 c.p.; il ricorrente sosteneva di non essere venuto a conoscenza del procedimento perché ristretto agli arresti domiciliari presso il domicilio eletto in Roma, via San Getullo n. 120, e dunque non informato delle notifiche e del successivo giudizio
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo: dal fascicolo risultano tentativi di notifica del decreto di citazione a giudizio effettuati due volte presso il domicilio eletto (25.11.2020 e 01.12.2020) e la notificazione, riuscita, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 03.02.2020 a mani del figlio convivente. Ne consegue la presunzione che il ricorrente fosse posto nelle condizioni di conoscere la pendenza del procedimento e la sua successiva inerzia è stata interpretata come volontà di sottrarsi al processo. Per tali ragioni la richiesta di rescissione è stata respinta; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
La rescissione del giudicato è ammessa solo quando la mancata conoscenza del processo da parte del condannato sia incolpevole; se l'imputato è stato posto nelle condizioni di conoscere la pendenza processuale e non ha adottato la diligenza necessaria, la mancata conoscenza è ‘colpevole’ e la richiesta va rigettata
art. 625-ter c.p.p. (abrogato, richiamato a fini interpretativi)
Richiamato per continuità interpretativa: anche la disciplina previgente richiedeva che la mancata conoscenza fosse incolpevole; la giurisprudenza formatasi su tale norma è stata utilizzata per interpretare l'attuale art. 629-bis
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; nel caso era stata pronunciata una sentenza ex art. 444 relativa a diverso procedimento collegato
art. 157 n. 8 c.p.p.
Consente la notificazione mediante modalità speciali (ad es. presso il domicilio eletto) quando la notifica ordinaria non sia possibile; la notifica effettuata secondo questa previsione può valere a costituire l'obbligo di conoscenza del processo
art. 162, co. 1 c.p.p.
L'obbligo per l'imputato di comunicare la variazione di domicilio: la mancata comunicazione legittima una presunzione di conoscenza dei provvedimenti notificati al domicilio indicato
art. 415-bis c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)
Esempio citato dalla giurisprudenza: la notifica di atti da cui si evince la pendenza del processo (avvisi, verbali) fa venir meno l'incolpevolezza della mancata conoscenza anche se l'imputato dichiara di non averne compreso il contenuto
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 490 c.p.
Norma sostanziale del reato per il quale il procedimento era pendente contro il ricorrente; la decisione sulla rescissione riguardava la mancata conoscenza del processo per tale reato
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che tale mancata conoscenza sia incolpevole: se l'imputato è stato posto in condizioni di conoscere (notifiche all'indirizzo eletto, consegna ad un convivente, elezione di domicilio, nomina di difensore, applicazione di misure cautelari), la richiesta verrà normalmente respinta
- La notifica riuscita a mani di un convivente o tentativi ripetuti di notifica presso il domicilio eletto possono costituire prova sufficiente della possibilità di conoscenza del procedimento e legittimare il giudice a procedere in assenza
- Stare agli arresti domiciliari non esime dall'onere di diligenza relativa alla conoscenza del processo: il domicilio eletto resta efficace per le notifiche e la presenza fisica in casa non garantisce l'ignoranza incolpevole
- L'omessa comunicazione di variazione di domicilio produce una presunzione a carico dell'imputato circa la conoscenza degli atti notificati al domicilio indicato e può essere interpretata come volontà di sottrarsi al processo
- Per evitare il rigetto di una futura istanza di rescissione è importante che l'imputato si curi di: eleggere un domicilio effettivamente presidiato, aggiornare tempestivamente eventuali cambi di residenza, nominare un difensore di fiducia e verificare la ricezione delle comunicazioni processuali
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