Cassazione Civile, Sentenza n. 28422/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Cosenza lamentava un'interruzione del servizio telefonico dalle 8:30 alle 17:30 nello stesso giorno in cui doveva prenotare un viaggio per recarsi da Messina a Reggio Emilia e partecipare a un concorso pubblico; per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno per la mancata partecipazione alla selezione. Dopo il rigetto del suo ricorso in Cassazione (ordinanza n. 23201/2018), il Cosenza ha chiesto la revocazione di quest'ultima ordinanza ai sensi dell'art. 191-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto nella valutazione secondo cui non sarebbe stato provato un danno risarcibile, e sostenendo che l'interruzione gli aveva effettivamente impedito di prenotare e quindi di partecipare al concorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito — secondo cui la perdita non costituiva danno risarcibile ma solo disagio, anche perché il ricorrente avrebbe potuto prenotare presso un'agenzia o dopo le 17:30 quando il servizio era ripristinato — era una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Pertanto non sussisteva l'errore di fatto richiesto dall'art. 191-bis c.p.c. e la revocazione non era ammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per 1.300,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali, e la Corte ha rilevato la possibilità di applicare, se dovuto, un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 191-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione per errore di fatto; richiede la prova di un errore di fatto decisivo e non consentendo la riesame di valutazioni di merito già compiute e definitive
Sez. Un. 26972/2008
Giurisprudenza consolidata secondo cui per configurare un danno risarcibile derivante da interruzione di un servizio è necessario che l'interruzione si sia protratta per un tempo apprezzabile, oltre un giorno solare intero; i meri disagi non sono risarcibili
Ordinanza Corte di Cassazione n. 23201/2018
Decisione impugnata che ha rigettato il ricorso del Cosenza, ritenendo non provato un danno risarcibile e confermando la valutazione di merito come non sindacabile
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma connessa al contributo unificato; la Corte ha richiamato tale disposizione per segnalare che il tenore del dispositivo può giustificare l'applicazione di un ulteriore contributo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 191-bis c.p.c. richiede la dimostrazione di un errore di fatto chiaro e decisivo; non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito
- In materia di interruzione di servizi (es. telefonici), i meri disagi non danno diritto al risarcimento: per ottenere un risarcimento occorre dimostrare una perdita concreta e durevole, con particolare riferimento alla giurisprudenza che richiede spesso un'interruzione protratta oltre un giorno solare intero
- Il danneggiato deve provare il nesso di causalità diretto tra l'interruzione e l'effettivo pregiudizio (ad es. impossibilita concreta, non solo teorica, di utilizzare soluzioni alternative come agenzie o prenotazioni successive)
- Le valutazioni probatorie e di opportunità compiute dal giudice di merito sono vincolanti in sede di legittimità salvo che emerga un errore di fatto manifesto; chi impugna deve quindi fornire prove nuove, chiare e decisive
- In caso di soccombenza è probabile l'addebito delle spese processuali e, a seconda del dispositivo, l'applicazione di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato
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