Sentenza del 08/06/2020 n. 1507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Disciplina anteriore alla entrate in vigore del PTT - Utilizzo della PEC - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione via PEC. La costituzione della resistente e lo svolgimento delle difese non hanno sanato il vizio: in assenza delle norme tecniche del processo tributario telematico, la PEC non era equipollente alle modalità di notificazione allora previste. Il testo fornito non indica importi, date specifiche, spese o ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione del ricorso tributario effettuata via PEC prima che fosse operativo il processo tributario telematico e fossero state predisposte le relative norme tecniche. Si discuteva se la costituzione della resistente e la predisposizione delle difese potessero sanare o rendere equipollente la notificazione telematica alla tradizionale notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
È citato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta uno specifico passaggio della decisione che ne esponga l'interpretazione.
Art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992
La disciplina del processo tributario telematico richiedeva l'adozione delle norme tecniche; prima della loro predisposizione non era possibile equiparare la notificazione via PEC alle modalità tradizionali.
Massime di principio
- Per gli atti del processo tributario notificati prima dell'operatività del processo tributario telematico e dell'adozione delle relative norme tecniche, non si può presumere che la notificazione via PEC sia valida o equipollente a quella tradizionale.
- La costituzione in giudizio del destinatario e la presentazione di difese non sanano necessariamente una notificazione considerata inesistente, quando la disciplina processuale speciale non riconosceva ancora quella modalità.
- La validità delle notificazioni telematiche va verificata alla luce della disciplina specifica applicabile ratione temporis, senza estendere automaticamente al processo tributario le regole del rito civile.
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