Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto in parte il ricorso contro la delibera del CSM relativa all'assegnazione di posti di magistrato presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La controversia riguardava la procedura indetta dal CSM per l'assegnazione di dieci posti di magistrato presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, successivamente conclusa con l'ampliamento dei posti da dieci a quindici e con il trasferimento di quindici magistrati. Una candidata collocatasi in posizione non utile aveva impugnato la delibera finale deducendo, da un lato, l'erroneità dei punteggi attribuiti per merito e attitudini, dall'altro, l'illegittimità delle valutazioni relative a due magistrati assegnatari e, infine, l'irragionevolezza dell'ampliamento dei posti disponibili. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente ad alcune censure relative alla posizione di una controinteressata, respingendo o assorbendo le altre. Il CSM ha proposto appello principale deducendo violazione del bando, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e contrasto con i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità. La controinteressata soccombente ha proposto appello incidentale con censure sostanzialmente omologhe. Nelle more, la candidata ricorrente in primo grado ha rinunciato al ricorso originario e agli effetti della sentenza favorevole, mentre tutte le parti hanno chiesto la definizione concordata del giudizio, con compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di appello. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., la rinuncia della ricorrente di primo grado sia al ricorso sia agli effetti della sentenza di accoglimento, accompagnata dalla mancata opposizione della parte appellante, comporti l'estinzione del giudizio di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata. Il giudice ha precisato che non è sufficiente dichiarare estinto il solo giudizio d'appello, poiché ciò determinerebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; venendo meno l'interesse alla decisione e risultando precluso il riesame della questione già decisa, la sentenza di primo grado deve invece essere annullata senza rinvio. Le spese del doppio grado sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 84 c.p.a. quale fondamento della definizione del giudizio in caso di rinuncia e dell'annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza di accoglimento, in assenza di opposizione della parte appellante, determina l'estinzione del giudizio di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo d'appello, quando la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole rinuncia sia al ricorso di primo grado sia agli effetti della sentenza e la parte appellante non si oppone, il giudizio di primo grado deve essere dichiarato estinto e la sentenza appellata deve essere annullata senza rinvio.
  • La rinuncia dell'appellato all'azione e agli effetti favorevoli della sentenza elimina l'interesse alla decisione dell'appello e preclude il riesame della questione già decisa.
  • In tale situazione non è sufficiente dichiarare estinto il solo giudizio d'appello, perché ciò consentirebbe alla sentenza impugnata di passare in giudicato; occorre annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.
  • La disciplina della rinuncia può essere applicata anche quando la definizione concordata dalle parti comporti la rinuncia reciproca alle azioni giudiziarie e la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.