Cassazione Penale, Ordinanza n. 28098/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il primo ricorso, nell'interesse di uno degli imputati, contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società, sostenendo in sostanza che mancassero gli elementi per ritenere la sua ingerenza nella gestione e nella distrazione dei beni, ma la censura riproponeva doglianze già svolte in appello e non si misurava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato specifici indicatori di personale ingerenza sia nella gestione sia nella condotta distrattiva. Il secondo ricorso, nell'interesse dell'altra imputata, contestava analogamente la sua responsabilità, deducendo che il suo fosse un ruolo meramente formale; anche questa doglianza non si confrontava con la motivazione, che descriveva invece un contributo concorsuale attivo e consapevole, e quindi non una responsabilità costruita come mera posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una contestazione sovrapponibile all'appello e non scalfisse la motivazione che valorizzava la concreta ingerenza dell'imputato nella gestione e nella distrazione dei beni aziendali. Ha ritenuto inoltre che il secondo motivo non si confrontasse con l'accertamento di un apporto concorsuale attivo e consapevole dell'imputata, non potendosi ricondurre la sua responsabilità alla sola clausola di cui all'art. 40, comma 2, c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte esclude che, nel caso della ricorrente, la responsabilità sia stata affermata in base alla sola posizione di garanzia o a una mera omissione; la motivazione della sentenza impugnata descrive invece un apporto concorsuale attivo e consapevole.
bancarotta fraudolenta
Reato oggetto della conferma di condanna in appello, nelle forme patrimoniale e documentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, in termini sostanzialmente identici all'appello, una critica già esaminata dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto può essere sorretta da indicatori di concreta ingerenza nell'attività gestoria e nelle condotte distrattive; la censura difensiva deve misurarsi con tali elementi fattuali per essere ammissibile.
- La responsabilità di chi riveste una posizione formale nella società non può essere esclusa invocando la mera qualifica apparente quando la motivazione accerta un contributo concorsuale attivo e consapevole alla condotta illecita.
- Non è sufficiente dedurre genericamente che la responsabilità sia stata costruita sulla base dell'art. 40, comma 2, c.p. se la sentenza di merito ha invece valorizzato un apporto commissivo e consapevole al fatto di reato.
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