Cassazione Penale, Sentenza n. 20349/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi. Con il primo motivo deduceva la nullità/irregolarità del provvedimento perché il magistrato estensore dell'ordinanza avrebbe dovuto astenersi o essere ricusato, essendo già componente del collegio in altro giudizio relativo allo stesso procedimento principale (c.d. "Knock down", r.g.n.r. 6564/2018), per ragioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. Con il secondo motivo contestava la decisione sulla inammissibilità, sostenendo di aver formulato doglianze specifiche sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, nonché, in subordine, la qualificazione secondo l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni di incompatibilità del giudice debbano essere eccepite con la procedura di ricusazione: in mancanza di istanza di ricusazione tempestiva, l'incompatibilità non comporta nullità e non può essere dedotta in sede di cassazione. Sul secondo motivo ha confermato che l'atto d'appello era generico e non indicava specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto richiesti dall'art. 581, lett. d), c.p.p.; pertanto il vizio di genericità integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte interpreta che le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 costituiscono motivo di astensione e di ricusazione e, se non tempestivamente dedotte con istanza di ricusazione, non comportano nullità del provvedimento né incidono sulla capacità del giudice.
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamata come norma regolatrice della procedura di ricusazione: le questioni di incompatibilità devono essere fatte valere tempestivamente secondo le forme dell'art. 37.
art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Citato per precisare che l'esistenza di cause di incompatibilità, se non fatte valere per ricusazione, non determina la nullità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 178, lett. a).
art. 581, lett. d) cod. proc. pen.
Richiede che l'atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il petitum; la Corte ha ritenuto che l'appello del ricorrente non soddisfacesse questo requisito essendo generico e apodittico.
art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
La genericità dei motivi d'appello integrano la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c); per questo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata dall'imputato in subordine per diversa qualificazione della condotta; la sentenza non entra nel merito della riformulazione perché ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per vizi formali, per cui la questione sostanziale non è stata esaminata.
Massime di principio
- Le cause di incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) devono essere eccepite tempestivamente mediante ricusazione: se non si ricusa in tempo, l'incompatibilità non determina nullità e non può essere sollevata in cassazione.
- Per evitare l'inammissibilità, l'atto di appello deve rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, lett. d), c.p.p.: indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure e confrontarsi con i punti motivazionali decisivi della sentenza di primo grado.
- La genericità, le affermazioni apodittiche o la mera richiesta di annullamento senza analisi critica e concreta dei motivi costituiscono causa di inammissibilità ex art. 591, lett. c), c.p.p.; l'appello deve contenere censure puntuali e motivate.
- Se in una vicenda collegata (es. procedimenti per continuazione) si scopre che un giudice ha partecipato a un altro giudizio rilevante, la tutela adeguata è la ricusazione (astensione/ricusazione) e non la deduzione tardiva in gradi successivi.
- Quando si prospetta una nuova qualificazione giuridica (es. art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), va comunque motivata nel corpo dell'appello con riferimenti fattuali e giuridici precisi; altrimenti la Corte può non esaminare la questione per vizi formali dell'impugnazione.
- La mancata osservanza delle formalità procedurali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) determinate secondo equità.
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