Cassazione Penale, Sentenza n. 17958/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto per cui era imputato (art. 629 c.p., con concorso degli artt. 110 e 81 c.p.), deducendo: 1) che la Corte di appello avrebbe utilizzato elementi probatori (soprattutto intercettazioni ambientali) privi del requisito di gravità, precisione e concordanza e senza prova dell'elemento psicologico necessario per l'estorsione; 2) che era errata la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante ex I. n. 203/1991 (ora art. 416-bis c.p.) e che la Corte avrebbe ingiustamente negato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano reiterativi, generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse fornito ampia, logica e persuasiva motivazione, valorizzando le intercettazioni ritenute genuine e dirette e i riscontri offerti dalle dichiarazioni di collaboratori e testi. È stato richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per travisamento della prova o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Riconosciuta la fattispecie di estorsione sulla base delle intercettazioni e degli altri riscontri; la Corte di appello ha ritenuto provato l'elemento oggettivo e soggettivo tramite conversazioni 'genuine' e contesto probatorio complessivo
art. 110 e art. 81 cod. pen.
Richiamati come norme sul concorso e sulla continuazione per la determinazione della responsabilità e della pena
art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis cod. pen.)
L'aggravante è stata ritenuta integrata in relazione al ruolo del ricorrente quale esponente apicale della consorteria locale e all'assetto gestionale dei rifiuti; l'appartenenza alla cosca è valutata come elemento idoneo ad aggravare la responsabilità, purché adeguatamente motivato
art. 192 cod. proc. pen. (comma 1 e 2)
La Corte ha ricordato che le intercettazioni costituiscono fonte di prova diretta; se assumono valore indiziario devono essere 'gravi, precisi e concordanti'. Nel caso concreto le intercettazioni sono state ritenute sufficientemente genuine e corroborate
art. 533 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti del sindacato di legittimità; il motivo di cassazione deve confrontarsi con la motivazione di merito
art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello ha motivatamente escluso le circostanze attenuanti generiche sulla base del ruolo e della gravità della condotta, e la Cassazione ha ritenuto la decisione del giudice di merito adeguatamente fondata
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso generico e non specifico che non si confronta con le argomentazioni del giudice di secondo grado
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limiti nella esposizione dei motivi in motivazione (brevi richiami per motivare il rigetto dell'impugnazione nei limiti necessari)
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che ripropone in modo generico e reiterativo gli stessi motivi già sollevati e respinti in appello è normalmente dichiarato inammissibile: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Le intercettazioni ambientali possono costituire prova diretta significativa se appaiono 'genuine', immediate e prive di filtri; se hanno natura indiziaria devono essere gravi, precise e concordanti.
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è valutazione di fatto propria del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità.
- Per censurare l'applicazione di aggravanti legate ad associazioni criminali (ex L. 203/1991 ora 416-bis) il ricorrente deve contestare specificamente la motivazione che prova il collegamento e il contributo all'associazione: mere asserzioni non sono sufficienti.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede che il giudice di merito abbia motivato la valutazione negativa; la mera enunciazione della richiesta non basta in cassazione se la decisione di merito è motivata.
- In sede di legittimità, l'onere difensivo è di dimostrare in modo puntuale il vizio di diritto o il travisamento decisivo della prova; semplici riletture alternative del merito non sono ammesse.
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