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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-721/21

Order of the General Court (First Chamber) of 7 December 2022. — Sunrise Medical BV and Sunrise Medical Logistics BV v European Commission. — Action for annulment – Customs union – Common Customs Tariff – Tariff and statistical nomenclature – Classification in the Combined Nomenclature – Tariff heading – Regulatory act entailing implementing measures – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-721/21

Giurisprudenza europea62021TO0721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sunrise Medical BV e Sunrise Medical Logistics BV contro un regolamento di esecuzione della Commissione che classificava scooter elettrici per persone a mobilità ridotta sotto una voce della Nomenclatura combinata. Ha ritenuto che il regolamento comportasse comunque misure di esecuzione nazionali e che i ricorrenti non fossero individualmente interessati. Il richiamo alla tutela giurisdizionale effettiva non consente di superare i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263 TFUE.

Impugnazione di un regolamento di classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata: inammissibilità per mancanza di interesse diretto e individuale, poiché l’atto è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione nazionali.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione della Commissione sulla classificazione tariffaria di un bene nella Nomenclatura combinata sia impugnabile direttamente dai ricorrenti: in particolare, se esso sia un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione e, in caso contrario, se i ricorrenti siano individualmente e direttamente interessati.

Principio di diritto

Un regolamento della Commissione che classifica un bene nella Nomenclatura combinata è un atto regolamentare adottato nell’esercizio di poteri di esecuzione, ma non è impugnabile da un operatore economico se produce effetti giuridici nei suoi confronti solo tramite misure nazionali di esecuzione, anche se tali misure sono automatiche. In tal caso, l’atto non rientra nella clausola dell’articolo 263, quarto comma, TFUE relativa agli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione; il ricorso è quindi inammissibile se il ricorrente non dimostra inoltre una specifica situazione di individualità, essendo insufficiente il solo fatto di essere importatore del prodotto classificato.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 267 TFUE
  • articolo 19 TUE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • regolamento (CEE) n. 2658/87
  • regolamento (UE) n. 952/2013
  • articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • articolo 289 TFUE
  • decisione 2010/48/CE
  • articoli 43-45 del regolamento (UE) n. 952/2013

Classificazione tariffaria di scooter elettrici e ricevibilità del ricorso

Il procedimento è un ricorso diretto di annullamento proposto da due società dei Paesi Bassi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, relativo alla classificazione di taluni beni nella Nomenclatura combinata. La controversia nasce dalla qualificazione tariffaria di scooter elettrici per persone a mobilità ridotta, tradizionalmente contesa tra la voce 8703 e la voce 8713 della Nomenclatura combinata.

Fatti e contesto normativo

Le ricorrenti importano e commercializzano prodotti destinati ad alleviare le conseguenze della disabilità, in particolare difficoltà di mobilità. Il bene oggetto della classificazione è un veicolo a quattro ruote con motore elettrico, sedile girevole regolabile, colonna di guida regolabile e velocità massima di circa 15-16 km/h; la Commissione lo ha classificato nella sottovoce CN 8703 10 18, ritenendo esclusa la classificazione come carrozzella per disabili della voce 8713.

La Corte richiama il quadro della tariffa doganale comune istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 e le regole del codice doganale dell’Unione, regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, che fondano il potere della Commissione di adottare regolamenti di classificazione tariffaria.

Questioni esaminate

La Commissione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che:

  • il regolamento impugnato è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione;
  • in ogni caso, le ricorrenti non sono individualmente interessate.

Le ricorrenti hanno contestato soprattutto il primo profilo, sostenendo che il regolamento produca effetti automatici e definitivi, senza margini di discrezionalità per autorità nazionali e importatori, e hanno invocato l’articolo 47 della Carta per sostenere l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva davanti al giudice dell’Unione.

Ragionamento del Tribunale sulle misure di esecuzione

Il Tribunale ribadisce che, per stabilire se un atto comporti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre considerare la posizione del soggetto che propone il ricorso. Nel caso delle regolazioni tariffarie, la classificazione nella Nomenclatura combinata produce effetti giuridici reali e definitivi sull’importatore solo attraverso atti nazionali adottati nell’ambito delle operazioni doganali, come la presentazione della dichiarazione doganale e le conseguenti decisioni delle autorità nazionali.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la natura automatica dell’applicazione escluderebbe le misure di esecuzione: l’assenza di discrezionalità è rilevante per la nozione di diretta incidenza, non per escludere l’esistenza di misure di esecuzione. Viene altresì escluso che l’articolo 47 della Carta possa modificare il sistema di rimedi giurisdizionali previsto dai Trattati.

Tutela giurisdizionale effettiva e rimedi disponibili

Il Tribunale ricorda che l’ordinamento dell’Unione prevede un sistema completo di controllo di legittimità fondato sugli articoli 263, 277 e 267 TFUE. Anche chi non soddisfa i requisiti per il ricorso diretto può contestare, davanti al giudice nazionale, la validità dell’atto dell’Unione incidentemente rispetto a un provvedimento nazionale applicativo, con eventuale rinvio pregiudiziale di validità alla Corte di giustizia.

Nel settore doganale, il codice doganale dell’Unione prevede inoltre rimedi nazionali per i debitori dei dazi che ritengano che i prelievi siano stati applicati erroneamente, attraverso le procedure di reclamo e impugnazione previste dagli articoli 43-45 del codice.

Mancanza di individualità

Anche se il regolamento riguarda in concreto gli operatori che importano beni conformi alla descrizione tecnica in esso contenuta, il Tribunale osserva che si tratta di un atto di portata generale applicabile a una situazione oggettivamente determinata. Il fatto di essere più esposti economicamente o di poter individuare con maggiore precisione i destinatari economici non basta a configurare un interesse individuale. Le ricorrenti sono quindi toccate solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore doganale.

Decisione

Il Tribunale accoglie l’eccezione di inammissibilità della Commissione e dichiara il ricorso irricevibile. Le ricorrenti sono inoltre condannate alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

  • Un regolamento di classificazione tariffaria è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
  • Tuttavia, esso non è impugnabile direttamente se, per produrre effetti giuridici definitivi sull’operatore, richiede sempre misure nazionali di esecuzione.
  • La sola applicazione automatica dell’atto non elimina il carattere di "misura di esecuzione".
  • L’articolo 47 della Carta non amplia da solo i requisiti di ricevibilità del ricorso diretto.
  • L’operatore economico colpito da una classificazione doganale non è individualmente interessato solo perché importa il bene classificato o subisce maggiori oneri economici.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinataricorso di annullamentotutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

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