Tribunale, Sentenza T-230/20
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 7 December 2022. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Specific supervisory tasks assigned to the ECB – Decision to withdraw the authorisation of the credit institution PNB Banka – Proposal of the national competent authority to withdraw authorisation – Insolvency decision in respect of PNB Banka – Reasonable time – Obligation to state reasons – Proportionality. — Case T-230/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di PNB Banka contro la decisione BCE che le ha revocato l’autorizzazione bancaria. La Corte ritiene legittimo il meccanismo che consente alla BCE di decidere su proposta dell’autorità nazionale competente, anche per una banca significativa, e considera infondate le censure su motivazione, termini procedurali, diritto di difesa e proporzionalità. Viene inoltre escluso che l’atto relativo alla situazione di "failing or likely to fail" renda irrilevante la successiva revoca dell’autorizzazione. La banca è condannata alle spese.
Impugnazione della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria di PNB Banka: legittimità della procedura, del termine, della motivazione e della proporzionalità della revoca.
La questione giuridica
Se la BCE potesse validamente revocare l’autorizzazione bancaria di PNB Banka su proposta dell’autorità nazionale competente, nonostante la classificazione dell’ente come soggetto significativo sotto vigilanza diretta BCE e la successiva dichiarazione di insolvenza; se la decisione fosse sufficientemente motivata e adottata in tempi ragionevoli; se vi fossero vizi procedurali, violazioni del diritto di essere sentito e del diritto di difesa; e se la revoca fosse proporzionata e potesse fondarsi anche su ulteriori motivi rispetto alla proposta nazionale.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che la BCE è esclusivamente competente a revocare l’autorizzazione degli enti creditizi e può farlo anche su proposta dell’autorità nazionale competente, pure quando la banca è soggetta a vigilanza diretta BCE; in tale procedimento la proposta nazionale è un atto preparatorio che non vincola la BCE, la quale può fondare la revoca su tutti gli elementi rilevanti, compresa l’insolvenza dichiarata dal giudice nazionale e le reiterate violazioni prudenziali. La decisione è stata ritenuta sufficientemente motivata, adottata senza ritardo indebito, rispettosa del diritto di essere sentito e proporzionata, sicché il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5(4) TUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
Revoca dell’autorizzazione bancaria di PNB Banka
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da PNB Banka AS contro la decisione della BCE del 17 febbraio 2020 che ha revocato la sua autorizzazione come ente creditizio. Il caso si inserisce nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico e coinvolge anche la dichiarazione di insolvenza pronunciata dal giudice lettone e il precedente procedimento di risoluzione bancaria.
Fatti e procedimento
PNB Banka, banca lettone, era stata classificata dalla BCE come ente significativo soggetto a vigilanza diretta. In seguito, il 15 agosto 2019, la BCE aveva concluso che la banca era "failing or likely to fail"; il medesimo giorno il SRB aveva deciso di non adottare un programma di risoluzione. Il 12 settembre 2019 il giudice nazionale aveva dichiarato la banca insolvente e nominato un amministratore concorsuale; lo stesso giorno la FCMC aveva proposto alla BCE di revocare l’autorizzazione ai sensi del diritto nazionale lettone. La BCE aveva quindi avviato il procedimento e, dopo aver trasmesso una bozza di decisione e raccolto osservazioni sia dall’amministratore sia dal legale autorizzato dal consiglio di amministrazione, aveva revocato l’autorizzazione con effetto dal 18 febbraio 2020.
Questioni sollevate
La banca ha articolato due motivi principali:
- vizi procedurali e difetto di motivazione, inclusi l’asserita incompetenza della FCMC a formulare la proposta, la violazione del termine ragionevole, la lesione del diritto di difesa e del diritto di essere sentito;
- errori sostanziali, tra cui l’asserita impossibilità di basare la revoca sulla dichiarazione di insolvenza e sulle ulteriori violazioni prudenziali, nonché la violazione del principio di proporzionalità.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 4(1)(a) e l’articolo 14(5) del regolamento (UE) n. 1024/2013 (SSM);
- gli articoli 80 e 83 del regolamento (UE) n. 468/2014 (SSM Framework Regulation);
- l’articolo 33 dello stesso regolamento quadro, sulla motivazione delle decisioni di vigilanza BCE;
- l’articolo 18, lettere d) ed e), della direttiva 2013/36/UE;
- l’articolo 41 e l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 296 TFUE e l’articolo 5(4) TUE.
Motivazione e legittimità della proposta nazionale
Sul difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la decisione BCE esponeva in modo chiaro il procedimento seguito, i fatti rilevanti e le basi giuridiche della revoca. Era sufficiente che la BCE indicasse la proposta della FCMC come punto di avvio del procedimento e richiamasse gli elementi precedenti, tra cui l’ispezione, la classificazione come ente significativo, la valutazione FOLTF e la mancata adozione di una misura di risoluzione da parte del SRB.
Quanto alla pretesa incompetenza della FCMC, il Tribunale chiarisce che la BCE è l’unica autorità competente a revocare l’autorizzazione, ma il diritto dell’Unione le consente di farlo anche su proposta dell’autorità nazionale competente. Tale facoltà non viene meno quando la banca è soggetta a vigilanza diretta BCE, perché la revoca può fondarsi su una causa di diritto nazionale, come l’apertura di una procedura di insolvenza. In questa cornice, la proposta della FCMC è un atto preparatorio e la BCE conserva il potere decisionale finale.
Termini procedurali e ragionevole durata
Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla durata del procedimento. Pur essendo trascorsi più di cinque mesi tra la proposta della FCMC e la decisione finale BCE, il termine non è stato considerato eccessivo, perché la BCE ha dovuto svolgere la propria valutazione, consultare e ascoltare i soggetti interessati, concedere proroghe per le osservazioni e tener conto del contesto creato dalla giurisprudenza Trasta Komercbanka. Non è stata dimostrata alcuna lesione concreta dei diritti di difesa tale da incidere sull’esito del procedimento.
Diritto di difesa, audizione e accesso agli atti
Il Tribunale rileva che la BCE, dopo la sentenza Trasta Komercbanka, ha riconosciuto il ruolo rappresentativo del consiglio di amministrazione ai fini dell’impugnazione dell’atto e ha consentito al legale da esso incaricato di presentare osservazioni e di accedere al fascicolo di vigilanza. La BCE non era invece competente a imporre all’amministratore concorsuale di consentire l’accesso a locali, documenti, personale e risorse della banca: tale questione ricadeva eventualmente nella sfera delle autorità nazionali. Non risultano pertanto violazioni del diritto di essere sentito o del diritto di accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 31 del regolamento quadro SSM.
Fondamento sostanziale della revoca
Sul merito, il Tribunale conferma che la BCE poteva basare la revoca sia sulla proposta nazionale collegata all’insolvenza ai sensi dell’articolo 18, lettera e), della direttiva 2013/36, sia sulle reiterate violazioni prudenziali ai sensi dell’articolo 18, lettera d), della stessa direttiva. La BCE aveva evidenziato perduranti carenze di capitale, violazioni dei requisiti patrimoniali e dei limiti alle grandi esposizioni, oltre ad altre violazioni del diritto lettone di recepimento. La revoca non dipendeva da una fotografia statica della situazione al solo 12 settembre 2019, ma dalla complessiva evoluzione negativa della posizione prudenziale della banca.
Proporzionalità
La Corte ritiene proporzionata la revoca. La BCE aveva esaminato alternative meno incisive e aveva concluso che non esisteva alcuna misura meno restrittiva idonea a rimediare a violazioni strutturali e persistenti di requisiti prudenziali essenziali. Il fatto che la banca fosse già in procedura di insolvenza non eliminava l’interesse pubblico alla revoca dell’autorizzazione di un ente che continuava a essere formalmente autorizzato e che non presentava prospettive realistiche di ripresa dell’attività bancaria.
Rapporto con la valutazione FOLTF
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la decisione di revoca sarebbe solo la formalizzazione della precedente valutazione FOLTF. Richiamando la giurisprudenza ABLV Bank, ribadisce che la valutazione FOLTF e la revoca dell’autorizzazione sono atti distinti, con effetti giuridici differenti e autonomamente impugnabili nei rispettivi ambiti. Le eventuali critiche alla valutazione FOLTF non possono quindi travolgere, di per sé, la legittimità della revoca.
Dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto. PNB Banka è condannata alle spese, incluse quelle del procedimento cautelare, mentre la Repubblica di Lettonia sopporta le proprie spese. La pronuncia conferma in modo netto l’ampia discrezionalità tecnica della BCE nella revoca dell’autorizzazione bancaria, purché siano rispettati motivazione, contraddittorio e proporzionalità.
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