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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-130/21

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022. — CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che modifica l’importo di un’ammenda – Modalità di calcolo dell’ammenda – Imputabilità del comportamento illecito – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Limite massimo dell’ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Capacità contributiva. — Causa T-130/21

Giurisprudenza europea62021TJ0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di CCPL e delle società del gruppo contro la decisione della Commissione che ha ricalcolato le ammende nel caso degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio. Sono confermati sia l’imputazione alla società madre delle infrazioni commesse dalle controllate, sia l’applicazione del limite del 10% del fatturato per ciascuna infrazione, sia il diniego della riduzione per incapacità contributiva. Il giudice ribadisce che la semplice situazione finanziaria difficile non basta per ottenere una riduzione e che la società deve provare un pregiudizio irreparabile alla redditività e una perdita di valore degli attivi.

Impugnazione di una decisione della Commissione che modifica e conferma ammende per intese nel settore degli imballaggi alimentari, con contestazione dell’imputazione alla società madre, del calcolo del limite del 10% e del diniego di riduzione per incapacità contributiva.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia legittimamente imputato a CCPL le infrazioni commesse dalle società controllate, anche tramite partecipazione indiretta e con quota inferiore al 100%, se abbia correttamente applicato il limite massimo del 10% del fatturato per ciascuna infrazione distinta, e se abbia motivato e valutato senza errori la mancata riduzione delle ammende per asserita incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la Commissione può imputare alla società madre il comportamento anticompetitivo delle società figlie che costituiscono con essa un’unica impresa, anche quando il controllo è indiretto e la partecipazione non è formalmente totalitaria, purché operi la presunzione di influenza determinante non validamente superata; può inoltre applicare il limite massimo del 10% del fatturato separatamente per ciascuna infrazione distinta e negare la riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva se l’impresa non dimostra che il pagamento pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore. La decisione è quindi legittima e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende
  • Punto 35 degli orientamenti del 2006
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione di una decisione della Commissione che modifica l’importo di ammende nel settore degli imballaggi alimentari

Il Tribunale, in composizione ampliata, esamina un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da CCPL, Coopbox Group e Coopbox Eastern contro una decisione della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica le ammende già inflitte con decisione del 2015 in un caso di intese nel settore degli imballaggi alimentari per la vendita al dettaglio. La controversia riguarda, in particolare, l’imputazione del comportamento illecito alla società madre, il metodo di calcolo delle ammende e il diniego di una riduzione per incapacità contributiva ai sensi degli orientamenti del 2006.

Fatti e iter procedurale

La Commissione aveva inizialmente accertato, con decisione del 2015, cinque infrazioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, infliggendo ammende per complessivi EUR 33.694.000. In tale sede aveva riconosciuto una riduzione del 25% per ridotta capacità contributiva ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006. A seguito dell’annullamento parziale da parte del Tribunale per insufficienza di motivazione sulla capacità contributiva, la Commissione ha riesaminato la situazione finanziaria del gruppo CCPL, ha richiesto informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 e ha adottato la decisione impugnata, con cui ha respinto la richiesta di riduzione e ha inflitto ammende per un totale di EUR 9.441.000.

Primo motivo: imputazione della responsabilità alla società madre

Le ricorrenti sostenevano, da un lato, che la decisione fosse insufficiente sotto il profilo della motivazione perché non spiegava perché CCPL dovesse rispondere delle condotte di Coopbox Group e Coopbox Eastern; dall’altro, che la Commissione avesse applicato erroneamente la presunzione di influenza determinante.

Il Tribunale osserva che, trattandosi di una decisione di modifica della decisione del 2015, la motivazione di quest’ultima può essere considerata per comprendere il ragionamento della Commissione, purché non sia stata annullata sul punto rilevante e non sia contraddetta dalla nuova decisione. La decisione del 2015 conteneva già elementi sufficienti a spiegare la responsabilità di CCPL, in quanto holding del gruppo con partecipazioni totalitarie o quasi totalitarie nelle società coinvolte e con ulteriori indizi di controllo giuridico, economico e personale.

Quanto al merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui una società madre può essere ritenuta responsabile del comportamento della propria figlia quando forma con essa un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Se la madre detiene la totalità o quasi totalità del capitale della figlia, opera una presunzione relativa di influenza determinante, che la madre deve vincere con elementi idonei a dimostrare l’autonomia della figlia. Il Tribunale precisa che la presunzione vale anche in caso di partecipazione indiretta, tramite una sub-holding, e non richiede che l’infrazione sia stata contestata alla società intermedia.

Le deduzioni di CCPL sull’assenza di gestione operativa, sull’autonomia delle controllate, sulla ridotta partecipazione del 93,864% e sul fatto che, al momento della decisione del 2015, la partecipazione fosse circa al 90% non sono ritenute decisive. Il giudice sottolinea che l’indipendenza operativa non esclude, da sola, l’influenza determinante; che la rappresentanza della madre negli organi sociali è un indizio rilevante; e che la quota del 93,864% integra la quasi totalità del capitale, senza che siano stati dimostrati diritti dei soci di minoranza idonei a spezzare la presunzione.

Secondo motivo: limite massimo del 10% del fatturato, proporzionalità e parità di trattamento

Le ricorrenti contestavano che la Commissione avesse applicato il tetto del 10% del fatturato distintamente per ciascuna infrazione, determinando un importo complessivo superiore rispetto alle ammende inflitte ad altre imprese coinvolte e quindi lesivo dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Il Tribunale ricorda che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 fissa il limite massimo del 10% per ciascuna impresa e per ciascuna infrazione. Quando la Commissione accerta più infrazioni distinte, può infliggere più ammende, ciascuna entro il proprio plafond. Ne deriva che l’importo complessivo può eccedere il 10% del fatturato, purché ciascuna ammenda singolarmente considerata non lo superi.

Il giudice respinge anche il profilo di disparità di trattamento basato sul rapporto tra ammenda e fatturato totale: secondo la giurisprudenza, il metodo di calcolo degli orientamenti del 2006 non è fondato sul fatturato complessivo e può produrre differenze percentuali tra imprese senza che ciò integri discriminazione. In mancanza di dimostrazione che siano stati applicati criteri diversi o che le situazioni fossero comparabili sotto i profili rilevanti, la censura non può essere accolta.

Terzo motivo: incapacità contributiva, motivazione e errore manifesto di valutazione

Le ricorrenti lamentavano che la Commissione non avesse adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di riduzione per incapacità contributiva e avesse ignorato dati essenziali sulla loro situazione finanziaria, tra cui il capitale circolante netto negativo, l’indebitamento, la destinazione delle liquidità al piano di ristrutturazione e i dati previsionali fino al 2023.

Il Tribunale richiama il punto 35 degli orientamenti del 2006, che consente una riduzione solo in circostanze eccezionali, quando l’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore, in un contesto sociale ed economico particolare. La semplice esistenza di una situazione finanziaria sfavorevole o di passività elevate non è sufficiente.

Quanto alla motivazione, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia esposto in modo chiaro gli elementi essenziali del proprio ragionamento: liquidità disponibili nel 2018 e 2019, saldo medio di cassa nel periodo 2014-2018, capacità del gruppo di mobilitare risorse a livello consolidato, assenza di spiegazioni convincenti circa l’impossibilità di usare tali risorse per pagare le ammende e considerazione anche del rimborso ricevuto nel 2019. La Commissione non era tenuta a rispondere a ogni singolo documento prodotto, ma solo agli elementi essenziali della decisione.

Nel merito, il Tribunale osserva che le ricorrenti non hanno fornito dati previsionali consolidati per il gruppo, né hanno dimostrato perché le liquidità detenute al livello del gruppo non potessero essere utilizzate per il pagamento delle ammende. È pertanto corretto che la Commissione abbia preso in considerazione la posizione finanziaria dell’intero gruppo, incluse entità non destinatarie formali della decisione, poiché le loro risorse potevano essere mobilizzate. Le risorse restanti al di fuori del piano di ristrutturazione, il rimborso di EUR 5.942.084 e i saldi di cassa del gruppo sono giudicati indici sufficienti per escludere un pregiudizio irrimediabile alla redditività economica.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il pagamento avrebbe impedito investimenti necessari o compromesso la gestione ordinaria delle due società operative, rilevando che tali considerazioni non coincidono con il parametro del punto 35, che richiede la prova di un rischio di cessazione irreversibile o di perdita di valore degli attivi.

Decisione e spese

Non avendo le ricorrenti dimostrato errori di diritto, insufficienze di motivazione o errori manifesti di valutazione, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono inoltre condannate alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.

Principi applicati

La sentenza ribadisce tre principi di rilievo pratico: la società madre può rispondere delle infrazioni della figlia sulla base della presunzione di influenza determinante anche in caso di controllo indiretto; il limite massimo del 10% del fatturato opera per ciascuna infrazione distinta e non sull’importo complessivo di tutte le ammende; la riduzione per incapacità contributiva resta eccezionale e richiede una prova rigorosa del pregiudizio irreparabile alla redditività e della perdita di valore degli attivi.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammende antitrustresponsabilità della società madrecapacità contributivaproporzionalità e parità di trattamento

Testo integrale

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