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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28249/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato con efficacia retroattiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa con decreto del G.I.P. e aveva rigettato l'istanza di liquidazione compensi al difensore. La revoca era stata motivata dagli esiti di accertamenti della Guardia di Finanza che avevano rilevato dichiarazioni mendaci nel modulo di ammissione (redditi maggiori rispetto a quanto dichiarato). Il ricorrente deduce che, seppur il reddito effettivo fosse superiore a quello dichiarato, il reddito complessivo del nucleo familiare sarebbe comunque rientrato nella soglia di legge per l'accesso al beneficio, per cui l'omessa indicazione non poteva giustificare la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale ha confuso la disciplina amministrativa dell'ammissione/revoca del gratuito patrocinio con la fattispecie penale di falsità (art. 95 DPR 115/2002). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta la revoca del beneficio se i redditi effettivi non superano la soglia prevista dalla legge; la revoca retroattiva è ammessa nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 o in caso di variazioni di reddito che determinino il superamento del limite. Quindi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Castrovillari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 76

    se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante

    Stabilisce che per ammissione al patrocinio va considerato il reddito complessivo del nucleo familiare; il richiedente deve dichiarare tale somma e il requisito per il beneficio è che il reddito complessivo non superi la soglia di legge

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 79

    Disciplina il contenuto della domanda di ammissione, richiedendo l'indicazione dei redditi e delle informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 95

    Prevede la fattispecie penale di falsità nella dichiarazione sostitutiva e le conseguenze, tra cui la revoca del beneficio in caso di condanna; implica la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo per la revoca penale

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 99

    Consente il ricorso avverso provvedimenti relativi al gratuito patrocinio (strumento processuale impugnatorio utilizzato dal ricorrente)

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 112

    Regola la revoca dell'ammissione al patrocinio per variazioni di reddito o per omissione di obblighi di collaborazione nei controlli; la revoca può intervenire quando viene meno la sussistenza delle condizioni di reddito

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 134

    Riguarda il recupero delle spese sostenute dallo Stato dalla persona ammessa al patrocinio, misura attivabile nelle ipotesi previste dalla normativa

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 96

    Prevede i poteri di verifica degli uffici finanziari e la cooperazione tra uffici per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni

Massime di principio

  • L'omessa o parziale indicazione di redditi nell'autodichiarazione non determina automaticamente la revoca del gratuito patrocinio se il reddito complessivo del nucleo familiare, pur diverso da quello dichiarato, resta comunque entro la soglia prevista dalla legge.
  • La revoca retroattiva del patrocinio è ammessa nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 DPR 115/2002 (es. condanna per falsità che accerta l'elemento soggettivo, o variazione di reddito che supera la soglia); non può basarsi soltanto su verifiche fiscali che evidenziano incompletezze quando le condizioni di accesso sussistono sin dall'origine.
  • Se dagli accertamenti emergono indizi di reato (falsità nella dichiarazione), gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero, ma tale trasmissione non equivale automaticamente a revoca del beneficio salvo le ipotesi previste dalla legge e un eventuale accertamento giudiziale della responsabilità penale.
  • Nella valutazione dell'ammissione al patrocinio occorre sempre tenere conto del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 76) e delle riduzioni o specifiche deduzioni previste dalla normativa: il giudice deve distinguere la verifica della sussistenza della condizione economica dall'accertamento del reato.
  • In caso di contenzioso, l'interessato può eccepire che si è basato su certificazioni ISEE/DSU rilasciate dagli enti competenti; la buona fede e l'affidamento su documentazione ufficiale possono rilevare nella valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo per la responsabilità penale.
  • Il giudice che annulli o rettifichi provvedimenti amministrativi relativi al patrocinio deve motivare chiaramente se la decisione si fonda sulla perdita della condizione economica richiesta o su un accertamento penale, evitando la sovrapposizione delle due discipline.

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