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Sentenza

Sentenza n. 2941/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento A) della Nota prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta, avente ad oggetto “Funzionamento A.S. 2025/2026 - Istituzione Scolastica Paritaria ‘-OMISSIS-’ di -OMISSIS- - Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing -OMISSIS-”, con la quale è stata negata l’autorizzazione al funzionamento della classe collaterale -OMISSIS-, notificata in data 31 marzo 2026; B) della Nota prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta, avente ad oggetto “Funzionamento A.S. 2025/2026 - Istituzione Scolastica Paritaria ‘-OMISSIS- di -OMISSIS- - Istituto Professionale indirizzo -OMISSIS-”, con la quale è stata negata l’autorizzazione al funzionamento della classe collaterale -OMISSIS-, notificata in data 31 marzo 2026; C) della Nota prot. n. -OMISSIS- del 1° aprile 2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta, avente ad oggetto “Esami di Maturità 2025/2026. 13 aprile - Termine ultimo di acquisizione proposte di configurazione delle commissioni e presentazione istanze di nomina degli aspiranti Presidenti”, per quanto applicabile e conseguenziale ai dinieghi impugnati; D) d’ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, alla contestata mancata autorizzazione.

Giustizia amministrativa202602305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di autorizzazione al funzionamento di due classi collaterali presso istituti scolastici paritari, nonché atto consequenziale relativo agli esami di maturità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, gestrice di un istituto tecnico e di un istituto professionale paritari, aveva chiesto nel settembre 2025 l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi quinte, dopo il perfezionamento delle iscrizioni e l’accertamento del numero effettivo degli studenti. L’Amministrazione, con due note del 31 marzo 2026, aveva negato l’autorizzazione ritenendo tardiva la domanda e richiamando l’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000, che subordina l’attivazione della classe collaterale alla previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale su richiesta motivata da presentare entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento. La ricorrente deduceva, tra l’altro, l’erroneità della qualificazione del termine come perentorio, la violazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990 e del silenzio-assenso, l’omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, la violazione dei principi di affidamento, buona fede e correttezza e la lesione del diritto all’istruzione degli studenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi e facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto pacifico che, prima dell’adozione dei dinieghi, non fosse stato comunicato alla società il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Trattandosi di procedimenti avviati su istanza di parte, l’Amministrazione aveva l’obbligo di comunicare previamente i motivi ostativi all’accoglimento, consentendo alla richiedente di presentare osservazioni. Il vizio non poteva essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: nella formulazione applicabile ratione temporis, la disposizione esclude espressamente la sanatoria per il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis e, comunque, l’Amministrazione non aveva dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. I dinieghi sono stati quindi ritenuti irrimediabilmente viziati per violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza determina l’illegittimità del provvedimento finale di diniego.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis è annullabile per violazione di legge.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis

    La sanatoria dei vizi procedimentali non opera per la violazione dell’art. 10-bis; in ogni caso, l’Amministrazione non aveva fornito la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    È stato richiamato dall’Amministrazione quale fondamento del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione della classe collaterale; il TAR non ha deciso la questione relativa alla natura perentoria o ordinatoria del termine, avendo accolto il ricorso per l’omesso preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, prima dell’adozione di un provvedimento di diniego l’Amministrazione deve comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentendo all’interessato di presentare osservazioni.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 rende annullabile il provvedimento finale di diniego e non è sanabile mediante la dimostrazione prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, poiché tale disposizione esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
  • L’accoglimento del ricorso per omesso preavviso di rigetto consente al giudice di assorbire le ulteriori censure sostanziali e procedimentali, facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione all’esito della riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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