Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3033/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia comunicata dal difensore della ricorrente in data 31/10/2023. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Di conseguenza l'impugnazione non è stata esaminata nel merito e l'ordinanza impugnata resta efficace.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (riesame ex art. 322 c.p.p.) che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di "dichiarazione fraudolenta" contestati a MURA Fabio (in qualità di amministratore sia della MONDIALPOL SERVICE s.p.a., poi incorporata nella ricorrente, sia della odierna ricorrente). La ricorrente non censurava il fumus dei reati a carico di MURA se non per una presunzione generalizzata di fraudolenza, ma deduceva due profili rilevanti: 1) l'illiceità/inesistenza del titolo giustificativo delle somme sequestrate (somme pervenute in epoca successiva al tempus commissi delicti); 2) l'assenza del periculum in mora. Tali argomentazioni erano state però disattese dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato perché la richiesta era un riesame ex art. 322 c.p.p.; qui serve ad indicare la natura del rimedio esperito contro il decreto di sequestro preventivo

  • regole processuali sulla rinuncia al ricorso e sulle conseguenze (inammissibilità, spese, ammenda)

    La Corte ha applicato il principio per cui la sopravvenuta rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può comportare condanna alle spese e la liquidazione di una somma a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende), come misura di chiusura del procedimento

Massime di principio

  • La rinuncia sopravvenuta al ricorso in Cassazione determina in genere l'inammissibilità dell'impugnazione e l'imputazione delle spese processuali al rinunciante; è quindi una scelta che priva il ricorrente dell'esame di merito.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è essenziale articolare chiaramente la prova del titolo legittimo delle somme (in particolare se la loro acquisizione è posteriore al tempus commissi delicti) o di assenza di nesso di causalità con il reato; argomentazioni generiche o basate su presunzioni difficilmente prevalgono.
  • Per contestare il periculum in mora occorre fornire elementi concreti che escludano il rischio di dissipazione o proporre misure cautelari alternative (garanzie, vincoli) per evitare l'esecuzione integrale del sequestro.
  • La mancata impugnazione tempestiva e fondata delle questioni di merito davanti al giudice di riesame espone il ricorrente al rischio che le medesime censure siano ritenute insufficienti in sede successiva; preparare documentazione probatoria e argomentazioni specifiche è cruciale.
  • Le conseguenze economiche della rinuncia in Cassazione possono riguardare sia le spese processuali sia somme da versare alla Cassa delle Ammende; va quindi valutato attentamente il rapporto costo/beneficio prima di rinunciare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.