Sentenza n. 4658/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza P-NA/L/Q/2022/119373 al lavoro subordinato stagionale, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 29.08.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel luglio 2022 un nulla osta al lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia, iniziando anche l'attività lavorativa. L'Amministrazione, tuttavia, aveva omesso per circa tre anni di convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, fissando la convocazione soltanto per il 6 agosto 2025. In tale data il datore di lavoro aveva chiesto il differimento e il ricorrente aveva reiterato la richiesta il 12 agosto 2025, producendo integrazioni documentali, tra cui la documentazione attestante l'avvio del rapporto di lavoro. Il 29 agosto 2025 la Prefettura aveva comunque revocato il nulla osta per l'assenza alla convocazione e per carenze documentali. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e il superamento dei limiti temporali dell'autotutela; l'erroneità dei motivi ostativi, per non avere l'Amministrazione considerato le richieste di differimento e la documentazione integrativa; la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e compressione della partecipazione procedimentale; la violazione delle circolari ministeriali, dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 e del protocollo richiamato; l'omessa traduzione del provvedimento; nonché l'ingiustizia manifesta e il mancato rispetto dei principi espressi dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto illegittima la revoca perché l'Amministrazione, dopo avere mantenuto per circa tre anni un contegno inerte, ha proceduto con estrema rapidità alla convocazione e alla successiva revoca, senza considerare le tempestive richieste di nuova convocazione e le integrazioni documentali prodotte. Il ritardo procedimentale era imputabile all'Amministrazione e non poteva tradursi nell'allocazione a carico del lavoratore delle conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo. La mancata concessione di una nuova convocazione ha violato le prerogative partecipative e i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell'azione amministrativa, incidendo sul processo decisionale in quanto una rinnovata convocazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il giudice ha inoltre valorizzato l'ingresso regolare in Italia, l'effettivo avvio del rapporto di lavoro e l'assenza di contestazioni circa l'originaria sussistenza dei requisiti. Per l'effetto, ha annullato il provvedimento di revoca e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti, ma la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione ai limiti, anche temporali, dell'esercizio dell'autotutela; la decisione è tuttavia fondata principalmente sulla violazione della partecipazione procedimentale e dei principi di buona fede e leale cooperazione.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative devono essere effettive e non possono essere compresse quando la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente, senza un'autonoma esposizione del suo contenuto o di una specifica interpretazione nella ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ritarda per un periodo significativo la convocazione delle parti necessaria alla definizione di un procedimento in materia di ingresso e lavoro dello straniero, non può successivamente imputare al privato le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo non dipendente dalla sua condotta.
- La revoca di un nulla osta non è legittima se l'Amministrazione, dopo una prolungata inerzia, respinge tempestive richieste di differimento o di nuova convocazione senza valutare la documentazione integrativa prodotta e l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali.
- La partecipazione procedimentale è sostanzialmente violata quando l'Amministrazione adotta il provvedimento in tempi tali da impedire la valutazione di elementi tempestivamente rappresentati dall'interessato e potenzialmente idonei a determinare un diverso esito.
- I principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione impongono all'Amministrazione di tenere conto del proprio precedente ritardo procedimentale nella valutazione della posizione del privato e di non trasferire su quest'ultimo l'alea del tempo trascorso per causa amministrativa.
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