Sentenza del 03/02/2022 n. 3307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della ripresa a tassazione nei confronti del socio (Z.M.) conseguente agli accertamenti definitivi pronunciati nei confronti della società Z.M. s.p.a. per gli anni 2009 e 2010, con contestazione dell'effetto riflesso degli accertamenti societari sul socio, della motivazione della sentenza di merito (presunta insufficiente o apparente) e della mancata acquisizione di elaborati peritali di sede penale; contestazione anche della metodologia di attribuzione pro quota degli utili extracontabili e della mancata deduzione delle imposte pagate dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli accertamenti definitivi a carico della società costituiscono atto presupposto per la ripresa a tassazione nei confronti del socio nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, legittimando la presunzione pro quota di attribuzione degli utili extracontabili al socio salvo prova contraria. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di merito secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità (minimo costituzionale), ha richiamato l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale (quindi non obbligo di acquisire automaticamente elaborati penali) e ha affermato che la quota attribuita al socio non va depurata dalle imposte pagate dalla società quando si tratta di ricavi extracontabili. Il ricorrente è condannato alle spese (liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale contributo unificato ulteriormente dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamate dal ricorrente in relazione alla motivazione e alle modalità di prova; la Corte ha ritenuto che la commissione di merito abbia correttamente applicato i principi processuali e di motivazione previsti da tale decreto (ossia non sussiste motivazione apparente o nullità).
Codice di procedura civile
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; artt. 122, 123; art. 118 relative disp. att.
Art. 132 c.p.c. richiamato in tema di nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha applicato i criteri delle Sezioni Unite sul 'minimo costituzionale' della motivazione escludendo la nullità. Gli artt. 122 e 123 relativi ai provvedimenti istruttori ed acquisizione di mezzi di prova non sono stati ritenuti violati: il giudice tributario ha autonomo potere di valutare le prove e scegliere le fonti del proprio convincimento.
Codice civile
Riguarda l'onere della prova: la Corte ha confermato che, in presenza della presunzione di attribuzione degli utili in società a base ristretta, grava sul socio l'onere di provare la mancata distribuzione (ad esempio tramite accantonamenti o reinvestimenti).
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Norme sul reddito di capitale e modalità di imposizione: la Corte ha affermato che, quando si attribuiscono pro quota utili extracontabili ai soci, tali quote non vanno considerate al netto delle imposte societarie (poiché non si è verificato alcun pagamento d'imposte in relazione a ricavi non contabilizzati).
D.P.R. n. 600 del 1973
Riferimento al regime fiscale dei redditi di capitale; confermata la regola che la quota attribuita per utili extracontabili non si depura delle imposte ipotetiche pagate dalla società.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis richiamato)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare da parte del ricorrente secondo le disposizioni sul contributo unificato.
Massime di principio
- Quando gli accertamenti tributari nei confronti di una società a ristretta base partecipativa sono divenuti definitivi, essi possono costituire atto presupposto per la ripresa a tassazione nei confronti dei soci, con conseguente presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili.
- Spetta al socio contestare efficacemente la presunzione dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti (ad esempio provando accantonamenti o reinvestimenti); la mera allegazione della perdita contabile o la genericità non è sufficiente.
- La valutazione del compendio probatorio è rimessa al giudice di merito: non c'è obbligo di confutare esplicitamente ogni elemento probatorio non accolto, purché la motivazione dia il 'minimo costituzionale' e sia logicamente coerente.
- Il processo tributario è autonomo rispetto al processo penale: gli elaborati penali non vengono acquisiti automaticamente e il giudice tributario può validamente basarsi sulle prove proprie del procedimento tributario.
- In caso di attribuzione di utili extracontabili, la quota imputata al socio non va ridotta in considerazione delle imposte che la società avrebbe dovuto pagare, poiché non si è verificato un effettivo pagamento d'imposte collegabile a quei ricavi.
- Dopo lo spossessamento aziendale (es. fallimento), l'impugnazione degli atti societari può essere preclusa al socio se non legittimato; l'unico soggetto legittimato a impugnare può essere il curatore fallimentare.
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