Cassazione Penale, Ordinanza n. 33452/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità dell'unico motivo. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 24 ottobre 2025, che aveva confermato la sua condanna per i reati previsti dagli artt. 495 c.p., 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, 4 legge n. 110 del 1975, 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992. Con un unico motivo ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo patentemente generico, poiché le doglianze erano formulate in termini meramente assertivi e non individuavano effettive censure di legittimità.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci violazioni di legge o vizi della motivazione mediante allegazioni meramente assertive, senza individuare specifiche e concrete censure di legittimità riferibili alla decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quando l'impugnazione sia evidentemente inammissibile e siano ravvisabili profili di colpa nella sua proposizione, può essere disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33429/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33432/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2026 del 14/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →