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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25696/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla configurabilità dell'evasione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione, sostenendo che non fosse integrato il delitto di cui all'art. 385 c.p. perché ella sarebbe stata munita di un'autorizzazione a lasciare l'abitazione; in subordine, deduceva che l'eventuale superamento dei limiti dell'autorizzazione avrebbe potuto rilevare solo come violazione della misura cautelare con le conseguenze previste dall'art. 276 c.p.p., e non come evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ha valorizzato il contenuto dell'interrogatorio, nel quale l'imputata aveva dichiarato di non recarsi al lavoro da molto tempo e di essersi recata in luoghi diversi da quello lavorativo (ufficio postale e farmacia), e ha richiamato il principio secondo cui integra comunque il delitto di evasione l'allontanamento dalla misura domiciliare anche quando avvenga rispetto al luogo in cui si è autorizzati a svolgere l'attività lavorativa.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La violazione dei limiti della misura degli arresti domiciliari, con allontanamento dal luogo autorizzato, integra il delitto di evasione.

  • art. 276 c.p.p.

    La sua eventuale applicazione non esclude la configurabilità dell'evasione quando l'allontanamento dal domicilio o dal luogo autorizzato ecceda i limiti consentiti.

Massime di principio

  • L'allontanamento della persona sottoposta agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere attività lavorativa può integrare il delitto di evasione, non essendo sufficiente a escluderlo la mera esistenza di un'autorizzazione a uscire dall'abitazione.
  • La qualificazione della condotta non si esaurisce nella sola violazione del regime cautelare di cui all'art. 276 c.p.p. quando il soggetto si sposti in luoghi diversi da quelli autorizzati o comunque al di fuori dei limiti dell'autorizzazione.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando il motivo ripropone una censura già superata da accertamenti di fatto coerenti e da un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla configurabilità del reato.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCustodia cautelareImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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