Sentenza del 20/10/2020 n. 22707 - Corte di Cassazione
Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Prescrizione accise - Prescrizione - Decorrenza dalla scoperta del fatto illecito - Condizioni - Comportamento omissivo - Nozione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento per recupero accise di Euro 16.751,69 relativo a un debito d'imposta che la contribuente aveva compensato il 21.8.2003 mediante F24 con un credito derivante da un rimborso accise del primo semestre 2002. L'Agenzia ha notificato avviso di accertamento nel 2011 ritenendo la compensazione illegittima (tardiva) e chiedendo il recupero. La contribuente ha eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall'art.15 d.lgs. n.504/1995. L'Agenzia ha invece sostenuto che, trattandosi di comportamento omissivo, il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di scoperta del fatto illecito (10.7.2007) ai sensi del secondo periodo dell'art.15, e non dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione era maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione (termine quinquennale scaduto al piu' tardi il 30.6.2008). La Corte ha ritenuto che la tardiva compensazione non costituisca un 'comportamento omissivo' idoneo a far decorrere la prescrizione dalla data di scoperta del fatto illecito; per comportamento omissivo va intesa una condotta volta ad occultare la debenza (es. documentazione alterata, omissioni o infedeli dichiarazioni) non immediatamente percepibile dall'Amministrazione e scoperta solo tramite indagine o autodenuncia. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 2.900,00 oltre 15% forfettario, IVA e CPA).
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 15 (TUA accise)
Il primo periodo fissa il termine quinquennale per il recupero delle accise decorrente dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione è maturato (ossia dalla scadenza del termine di versamento) e si applica indipendentemente dalle ragioni del mancato pagamento. Il secondo periodo (sui 'comportamenti omissivi') opera solo se esiste una condotta che ha concretamente occultato la debenza dell'imposta, rendendone possibile la conoscenza solo a seguito di scoperta/indagine; la tardiva compensazione con un credito effettivamente esistente non rientra in tale nozione.
Articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)
La Corte ha esaminato il ricorso per violazione di norma sostanziale (art.15 TUA) e ha ritenuto infondato il vizio dedotto dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale per le accise decorre, di regola, dal momento in cui il diritto dell'Amministrazione è maturato (scadenza del versamento), salvo che sussista un reale comportamento volto a occultare il debito.
- Non ogni inadempimento o tardivo adempimento (es. compensazione effettuata oltre il termine) costituisce 'comportamento omissivo' ai fini dell'art.15: è necessaria una condotta di occultamento (alterazioni documentali, omissioni o infedeli dichiarazioni, omissione di fatturazione, ecc.) che renda il debito non immediatamente percepibile.
- Spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza di elementi concreti di occultamento per far partire la prescrizione dalla data di scoperta; senza tale prova si applica la decorrenza ordinaria.
- Documentare e conservare in modo chiaro i crediti e le compensazioni (e, se necessario, procedere ad autodenuncia) è essenziale per il contribuente che intenda fondare la legittimità di compensazioni tardive o per difendersi da contestazioni.
- Atti amministrativi di constatazione non sempre interrompono o sospendono la prescrizione: va verificato se l'atto abbia natura effettivamente interruttiva secondo la normativa vigente e la giurisprudenza.
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