Sentenza n. 2931/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0015769-P del 27 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0006949-P-11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0006949-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di ripartizione del contributo dell’otto per mille per la categoria «Fame nel mondo» e successivi atti di ripartizione delle risorse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda per ottenere un contributo di 171.470 euro destinato alla realizzazione di un progetto di agricoltura urbana a Cuba. L’Amministrazione aveva preannunciato e poi confermato il rigetto dell’istanza rilevando, da un lato, che la domanda, il progetto e le autocertificazioni recavano mere immagini scansionate di firme autografe, ritenute prive di valore legale, e, dall’altro, che la documentazione non conteneva un’idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità finanziaria. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 76/1998, dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, nonché dei principi di proporzionalità, adeguatezza, buon andamento, risultato e legittimo affidamento. Ha sostenuto che la normativa non imponesse espressamente la firma digitale o autografa, che l’invio tramite PEC e la produzione del documento d’identità rendessero valida la domanda e che l’irregolarità fosse comunque sanabile mediante soccorso istruttorio. Quanto alla capacità finanziaria, ha contestato la valutazione amministrativa e ha prodotto una successiva dichiarazione bancaria correttiva. Con motivi aggiunti ha impugnato il D.P.C.M. di ripartizione delle risorse per l’annualità 2023 e i relativi allegati.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha distinto tra firma digitale, firma autografa trasmessa con copia del documento d’identità e trasmissione da un domicilio digitale qualificato, tutte modalità riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 65 del CAD, e la mera immagine scansionata della firma, che non costituisce una sottoscrizione e non garantisce la certa riferibilità dell’istanza al dichiarante. L’apposizione dell’immagine di una firma aliunde formata non rientra quindi in alcuna delle modalità legali di validità delle istanze telematiche. Il vizio non è una semplice irregolarità formale suscettibile di soccorso istruttorio, perché riguarda la mancanza ab origine di un elemento essenziale della domanda, espressamente richiesto dalla disciplina della procedura. La legittimità del provvedimento è stata ritenuta sufficientemente fondata su tale motivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori rilievi relativi alla capacità finanziaria, secondo il principio per cui, in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la legittimità di uno dei motivi autonomi posti a fondamento dell’atto. Spese compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 47 l. 222/1985
Disciplina la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, compresa la quota destinata alla diretta gestione statale.
art. 48 l. 222/1985
Individua le finalità della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, tra cui la fame nel mondo.
d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Regola criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, imponendo la presentazione della domanda secondo la modulistica prescritta e la verifica formale dei requisiti.
art. 38 d.P.R. 445/2000
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Rinvia all’art. 65 del CAD per individuare le modalità valide di sottoscrizione e trasmissione telematica delle istanze.
art. 65 d.lgs. 82/2005
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20 ... c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale ...
Prevede modalità alternative e valide di presentazione telematica, ma non comprende la mera apposizione di un’immagine scansionata della firma autografa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
È richiamato quale espressione del principio di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo; tale principio non consente però di equiparare la mera immagine di firma a una valida sottoscrizione quando manca un elemento essenziale della domanda.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo ha invocato con riferimento ai principi di buon andamento e risultato, ma il TAR non ha ritenuto tali principi idonei a superare la mancanza della sottoscrizione valida.
Massime di principio
- La mera immagine digitale o scansionata di una firma autografa, inserita in calce a un’istanza telematica, non costituisce una valida sottoscrizione e non garantisce la certa riferibilità dell’atto al dichiarante.
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 d.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. 82/2005, sono equipollenti alla firma digitale la sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità e la trasmissione dell’istanza dal domicilio digitale qualificato; tale equipollenza non si estende alla mera immagine di una firma apposta mediante copia o scansione.
- La mancanza ab origine della sottoscrizione richiesta per la domanda di contributo integra il difetto di un elemento essenziale e non una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio.
- In presenza di un provvedimento fondato su più motivi autonomi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sostenere il dispositivo di rigetto, rendendo non necessaria l’analisi degli ulteriori motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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