Sentenza n. 10889/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità ed esclusione dal concorso per l'ammissione di allievi carabinieri effettivi, unitamente agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la scheda di valutazione della Commissione per gli accertamenti psico-fisici. In via subordinata, ha contestato anche il bando e la direttiva tecnica ministeriale relativa all'accertamento delle imperfezioni e infermità. Dal testo non risultano specificamente illustrati i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, pronunciando con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure relative all'inidoneità e all'esclusione dal concorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente circa la carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
- La sentenza può essere pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, sentite le parti, il giudizio può essere definito senza ulteriore istruzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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