Cassazione Civile, Ordinanza n. 05699/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla locazione di un immobile ad uso commerciale consegnato alla conduttrice nell'agosto 2012 e gravemente distrutto da un incendio verificatosi nell'ottobre 2012. La locatrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno al bene e il pagamento di canoni rimasti insoluti, assumendo la responsabilità della conduttrice ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c., nonché in via extracontrattuale. Il Tribunale ha accolto in larga parte la domanda risarcitoria e la Corte d'appello ha confermato. La conduttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1588, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato il carattere doloso dell'incendio, fatto decisivo che avrebbe interrotto il nesso causale e liberato la conduttrice; (2) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, per non avere sospeso il processo civile in attesa dell'esito del procedimento penale sulla causazione dell'incendio; (3) violazione dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 40 c.p., sostenendo che il danno era dipeso da un terzo dolosamente e che la Corte non aveva valutato correttamente il verbale dei Vigili del Fuoco e la brevità del rapporto locatizio; (4) violazione di varie norme processuali in tema di consulenza tecnica e motivazione, per avere recepito acriticamente la c.t.u. senza considerare le critiche del c.t.p. e per avere quantificato il danno secondo i costi di un capannone ricostruito ex novo anziché secondo lo stato originario del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare che l'esposizione sommaria dei fatti era gravemente insufficiente, poiché il ricorso si limitava a riassumere la decisione impugnata senza offrire una ricostruzione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In via gradata, ha comunque osservato che tutti i motivi sarebbero stati inammissibili anche nel merito: il primo e il terzo perché sollecitavano una rivalutazione del fatto e deducevano in modo non corretto il vizio di motivazione; il secondo perché l'art. 295 c.p.c. non disciplina il rapporto tra processo civile e penale; il quarto perché tendeva a rimettere in discussione il merito della consulenza tecnica e la valutazione delle prove. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di incendio della cosa locata, il conduttore risponde salvo prova positiva di una causa a lui non imputabile, ma ha osservato che nel caso concreto la ricorrente non aveva dimostrato di avere adempiuto ai propri obblighi di custodia e di adeguamento antincendio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1587 c.c.
richiamato dalla locatrice a fondamento della domanda risarcitoria per l'obbligo del conduttore di usare la cosa locata con diligenza e restituirla nello stato dovuto
art. 1588 c.c.
la Corte ribadisce che pone a carico del conduttore una presunzione di responsabilità per perdita o deterioramento della cosa locata, superabile solo con prova positiva di una causa esterna non imputabile
art. 2043 c.c.
invocato dalla parte attrice come ulteriore base della domanda risarcitoria
art. 2051 c.c.
invocato dalla parte attrice come ulteriore base della domanda risarcitoria
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova
art. 2729 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni
art. 1455 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto non pertinemente e comunque non decisivo nel caso dedotto
art. 40 c.p.
richiamato nel terzo motivo, senza che il ricorrente spiegasse in modo corretto la sua pertinenza
art. 295 c.p.c.
la Corte osserva che non disciplina il rapporto tra processo civile e processo penale, sicché la censura di omessa sospensione è erroneamente impostata
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la mancata esposizione sommaria e completa dei fatti di causa comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
evocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti in realtà a contestare il merito
art. 360 n. 4 c.p.c.
evocato per vizi processuali e motivazionali, senza però una corretta deduzione del vizio
art. 360 n. 5 c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma in modo non conforme ai limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma senza rispettare i criteri di deduzione del vizio
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione, ma in modo non coerente con i requisiti del vizio denunciato
art. 191 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisasse censure ammissibili
art. 194 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisasse censure ammissibili
art. 6 CEDU
invocato in relazione alla mancata sospensione del processo, ma senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa non consente alla Corte una chiara e completa ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
- In tema di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o del deterioramento del bene salvo che provi positivamente una causa esterna a lui non imputabile; grava quindi sul conduttore una presunzione di colpa superabile solo con prova liberatoria concreta.
- La prova liberatoria del conduttore non si esaurisce nell'allegazione di un incendio doloso di terzi, ma richiede anche la dimostrazione di avere diligentemente adempiuto agli obblighi di custodia e di prevenzione del rischio assunti nel rapporto locatizio.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; analogamente, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve rispettare i limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non può essere invocata in modo generico per il solo fatto della pendenza di un procedimento penale, dovendo il rapporto di pregiudizialità essere correttamente individuato secondo i criteri giuridici pertinenti.
- Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere formulate in modo specifico e pertinente; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito.
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