Sentenza del 10/06/2016 n. 3654 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Somme dovute a titolo di interessi moratori - Imposta proporzionale di registro - Consegue - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Interessi moratori - Somma capitale soggetta ad IVA - Principio di alternatività IVA/registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro delle somme liquidate a titolo di interessi moratori in un decreto ingiuntivo, quando la somma capitale cui gli interessi si riferiscono è soggetta a IVA. Il contestante sosteneva, in base al principio di alternatività IVA/registro, che non fosse dovuta l'imposta di registro. La decisione ha invece ritenuto che gli interessi moratori abbiano natura risarcitoria, siano esclusi dall'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972 e debbano pertanto essere tassati con imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986.
La decisione
La pretesa di applicare l'imposta proporzionale di registro agli interessi moratori contenuti nel provvedimento giudiziale è stata ritenuta legittima. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera per gli interessi moratori, poiché tali somme non costituiscono corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA, ma hanno funzione risarcitoria e sono escluse dal campo IVA. L'esito concreto del giudizio, con riferimento all'accoglimento o al rigetto formale del ricorso, non è espressamente indicato nel testo, ma l'orientamento riportato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, n. 1), d.P.R. 633/1972
Gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
Gli interessi moratori, avendo natura risarcitoria e non costituendo il corrispettivo di una prestazione, non sono soggetti a IVA.
Art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta proporzionale di registro.
La condanna giudiziale al pagamento di interessi moratori rientra tra gli atti giudiziari soggetti a imposta proporzionale di registro.
Art. 40 d.P.R. 131/1986
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Il principio non esclude l'imposta di registro sugli interessi moratori, perché questi ultimi sono fuori dal campo IVA, anche quando la somma capitale è soggetta a IVA.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giudiziario condanna al pagamento di interessi moratori, tali interessi possono essere assoggettati autonomamente all'imposta proporzionale di registro.
- La circostanza che il capitale cui si riferiscono gli interessi sia soggetto a IVA non rende automaticamente gli interessi moratori soggetti a IVA né li esclude dall'imposta di registro.
- Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando la medesima operazione o componente economica è effettivamente soggetta a IVA; non si applica a somme escluse dall'IVA per la loro natura risarcitoria.
- Ai fini fiscali occorre distinguere tra capitale, corrispettivo di una prestazione eventualmente soggetto a IVA, e interessi moratori, che hanno natura distinta e possono essere tassati separatamente.
- L'orientamento indicato non è stato sempre uniforme: sono richiamate pronunce conformi e pronunce contrarie, per cui nei casi concreti è opportuno verificare la giurisprudenza applicabile e il contenuto specifico del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 350 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →