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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 3654 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Somme dovute a titolo di interessi moratori - Imposta proporzionale di registro - Consegue - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Interessi moratori - Somma capitale soggetta ad IVA - Principio di alternatività IVA/registro - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro delle somme liquidate a titolo di interessi moratori in un decreto ingiuntivo, quando la somma capitale cui gli interessi si riferiscono è soggetta a IVA. Il contestante sosteneva, in base al principio di alternatività IVA/registro, che non fosse dovuta l'imposta di registro. La decisione ha invece ritenuto che gli interessi moratori abbiano natura risarcitoria, siano esclusi dall'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972 e debbano pertanto essere tassati con imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986.

La decisione

La pretesa di applicare l'imposta proporzionale di registro agli interessi moratori contenuti nel provvedimento giudiziale è stata ritenuta legittima. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera per gli interessi moratori, poiché tali somme non costituiscono corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA, ma hanno funzione risarcitoria e sono escluse dal campo IVA. L'esito concreto del giudizio, con riferimento all'accoglimento o al rigetto formale del ricorso, non è espressamente indicato nel testo, ma l'orientamento riportato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1, n. 1), d.P.R. 633/1972

    Gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

    Gli interessi moratori, avendo natura risarcitoria e non costituendo il corrispettivo di una prestazione, non sono soggetti a IVA.

  • Art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta proporzionale di registro.

    La condanna giudiziale al pagamento di interessi moratori rientra tra gli atti giudiziari soggetti a imposta proporzionale di registro.

  • Art. 40 d.P.R. 131/1986

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Il principio non esclude l'imposta di registro sugli interessi moratori, perché questi ultimi sono fuori dal campo IVA, anche quando la somma capitale è soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario condanna al pagamento di interessi moratori, tali interessi possono essere assoggettati autonomamente all'imposta proporzionale di registro.
  • La circostanza che il capitale cui si riferiscono gli interessi sia soggetto a IVA non rende automaticamente gli interessi moratori soggetti a IVA né li esclude dall'imposta di registro.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando la medesima operazione o componente economica è effettivamente soggetta a IVA; non si applica a somme escluse dall'IVA per la loro natura risarcitoria.
  • Ai fini fiscali occorre distinguere tra capitale, corrispettivo di una prestazione eventualmente soggetto a IVA, e interessi moratori, che hanno natura distinta e possono essere tassati separatamente.
  • L'orientamento indicato non è stato sempre uniforme: sono richiamate pronunce conformi e pronunce contrarie, per cui nei casi concreti è opportuno verificare la giurisprudenza applicabile e il contenuto specifico del provvedimento.

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