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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 274 del 28/05/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 274 del 28 maggio 2025, relativa al pagamento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio della carta docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nella pronuncia, oltre alle spese legali. Hanno dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e, nonostante ciò, non ricevuto integralmente il beneficio. Hanno chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa erariale aveva sostenuto, anche in giudizi analoghi, che i docenti dovessero presentare nuovamente la richiesta attraverso la procedura telematica prevista da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere i tempi dell'amministrazione, in applicazione dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile. Ha quindi accolto il ricorso, assegnando al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare integralmente quanto spettante e per rilasciare la carta docente e accreditarvi le somme dovute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta delle ricorrenti e decorso inutilmente il termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Ha previsto per l'eventuale attività commissariale un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo iniqua la misura in ragione delle difficoltà degli uffici ministeriali e della natura contributiva dell'erogazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza

    Consente di chiedere l'ottemperanza al giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la condanna non eseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    Costituisce la base per la nomina del commissario ad acta e per la richiesta della penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché ritenuta iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    Il decorso del termine è stato indicato dalle ricorrenti quale presupposto per procedere all'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi

    Rileva ai fini della liquidazione delle spese del giudizio secondo i minimi tariffari ritenuti applicabili ai giudizi esecutivi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata integrale esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una prestazione pecuniaria legittima il giudice amministrativo ad assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e a predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • Quando il giudicato civile riconosce a un docente il beneficio della carta docente, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento dell'obbligo giudiziale alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all'attesa indefinita dei tempi della procedura telematica, in assenza di una specifica norma che imponga tali adempimenti come condizione per ottenere il pagamento.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, prima di ricorrere al giudice dell'ottemperanza quando l'amministrazione non ha eseguito un giudicato civile.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, considerate la natura contributiva della prestazione e le difficoltà organizzative degli uffici amministrativi, la sua applicazione risulti iniqua.
  • Nel giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria non eseguita, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al rilascio del beneficio e al pagamento delle somme dovute, con compenso posto a carico dell'amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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