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Sentenza

Sentenza n. 915/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3555/2024 emessa in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza n. 3555/2024, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, e ha condannato il Ministero all’adempimento nonché al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, il docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto quindi integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà completare l’esecuzione nei successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto, avuto riguardo all’esiguità degli importi, avrebbe potuto avere soltanto una consistenza simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nella sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione all’esiguità degli importi, avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e contenente un obbligo di provvedere, anche se l’inadempimento non è contestato dall’Amministrazione costituita.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • La nomina di un commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso quando l’attività richiesta rientra nei compiti istituzionali dell’organo designato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell’esiguità dell’obbligazione economica, avrebbe una consistenza soltanto simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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