Sentenza del 21/11/2016 n. 6073 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - OBBLIGO DI DENUNCIA - Mancata comunicazione entro il termine ordinario e mancata allegazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il raddoppio dei termini per l'accertamento non fosse applicabile perché l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 non era stato comunicato entro il termine ordinario e la denuncia non era stata allegata o tempestivamente effettuata. La questione riguardava quindi se il raddoppio richiedesse una denuncia già presentata entro il termine breve oppure se fosse sufficiente la sussistenza dell'obbligo obiettivo di denuncia.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che i termini raddoppiati non costituiscono un semplice prolungamento dei termini ordinari, ma operano automaticamente quando sussiste l'obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000. È irrilevante che l'obbligo di denuncia sorga dopo la scadenza del termine ordinario o che la denuncia non sia stata presentata entro tale termine: rileva esclusivamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia, che caratterizza sin dall'origine l'illecito tributario. L'accertamento è pertanto legittimo.
Norme richiamate
D.lgs. n. 74/2000
La sussistenza dell'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto costituisce la condizione obiettiva che consente l'applicazione dei termini raddoppiati di accertamento.
Corte costituzionale, ordinanza n. 247/2011
I termini raddoppiati operano automaticamente in presenza dell'obbligo di denuncia e non rappresentano un prolungamento subordinato alla presentazione tempestiva della denuncia entro il termine ordinario.
Massime di principio
- Per applicare il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, sussista l'obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000.
- La denuncia penale non deve necessariamente essere presentata entro il termine ordinario affinché il raddoppio sia applicabile; la tardività o la mancata allegazione della denuncia, di per sé, non esclude il raddoppio.
- Il giudice deve verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di denuncia e non soltanto la data o la prova formale della sua presentazione.
- Il raddoppio non può essere applicato sulla base di una mera ipotesi astratta di reato: deve risultare una situazione concreta idonea a integrare l'obbligo di denuncia secondo la normativa penale tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 111 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 765 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →