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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., impugnato dal destinatario davanti al Giudice di pace e poi in appello dalle amministrazioni competenti. Il Tribunale aveva confermato l'annullamento del verbale ritenendo tardiva la notificazione: secondo il giudice d'appello, la tempestività andava valutata non dalla consegna degli atti al servizio integrato di notifica (S.I.N.) di Poste Italiane, avvenuta il 10 maggio 2017, ma dalla successiva accettazione per la spedizione, avvenuta il 29 maggio 2017, con conseguente superamento del termine decorrente dall'accertamento della violazione del 19 febbraio 2017. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 3, C.d.S. e dell'art. 3, terzo comma, L. n. 890/1982, sostenendo che le attività di imbustamento e predisposizione della relata non sono meri adempimenti prodromici estranei alla notificazione, ma parte integrante del procedimento notificatorio, sicché il perfezionamento per il notificante deve essere ancorato alla consegna degli atti al gestore del S.I.N., equiparata alla consegna all'ufficiale giudiziario o all'U.N.E.P.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, qualificando il motivo come vera censura di violazione di legge e non come richiesta di rivalutazione dei fatti. Nel merito ha affermato che, nelle notificazioni del verbale di contestazione effettuate a mezzo posta e tramite S.I.N., la predisposizione del plico e della relata prima della presentazione al punto di accettazione non è attività solo prodromica, ma parte del procedimento notificatorio; pertanto la scissione degli effetti della notifica opera anche in relazione a tale fase e la tempestività va riferita al momento della consegna degli atti al S.I.N. Poiché il Tribunale aveva applicato un criterio diverso, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 9, C.d.S.

    disposizione sostanziale della violazione amministrativa contestata nel verbale, richiamata solo come oggetto dell'accertamento

  • art. 201, comma 3, C.d.S.

    la notificazione del verbale può avvenire tramite gli organi indicati, i messi comunali, un funzionario dell'amministrazione o a mezzo posta secondo le norme del servizio postale; il richiamo alle norme di rito comporta l'applicazione della disciplina della notifica a mezzo posta

  • art. 3, terzo comma, L. n. 890/1982

    le attività di predisposizione del plico e della relata prima della presentazione al punto di accettazione dell'operatore postale rientrano nel procedimento notificatorio e non sono meri adempimenti estranei alla notifica

  • art. 14, L. n. 689/1981

    la notificazione degli estremi della violazione amministrativa segue le modalità previste dal codice di procedura civile e, se non eseguita a mani proprie, quelle dell'art. 137, terzo comma, c.p.c.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come disciplina applicabile alla notifica a mezzo posta nelle sanzioni amministrative

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 380 bis.1, c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato solo nell'eccezione di inammissibilità dell'appello disattesa dal Tribunale; non è centrale nella ratio della decisione di cassazione

Massime di principio

  • Nelle notificazioni di verbali di contestazione di violazioni amministrative effettuate a mezzo posta, il momento rilevante per la tempestività dal lato del notificante coincide con l'attivazione del procedimento notificatorio presso il soggetto incaricato del servizio postale, non con la sola successiva spedizione materiale del plico.
  • Le attività di imbustamento, predisposizione della relata e altri adempimenti antecedenti l'accettazione del piego presso l'operatore postale, quando sono svolti nell'ambito del servizio di notificazione, non possono essere separati artificialmente dal procedimento notificatorio ai fini della decorrenza del termine per la notifica.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera anche nel procedimento amministrativo sanzionatorio, quando la decorrenza dei termini per la difesa dell'incolpato e la decadenza dell'amministrazione devono essere bilanciate.
  • In presenza di un servizio integrato gestito da articolazioni interne del medesimo operatore postale, non è consentito distinguere tra una fase "interna" e una fase "notificatoria" per negare la tempestività della notifica al momento della consegna degli atti al servizio stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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