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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17716/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il ricorrente contestava l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 585 c.p.p., sostenendo che l'appello era stato depositato il 17/12/2019 presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo e trasmesso per raccomandata il 19/12/2019, quindi entro il termine di 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione (13/11/2019), mentre la Corte d'appello aveva ritenuto tardivo l'atto considerando la data di ricezione della raccomandata (02/01/2020).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l'appello fosse tempestivo. Dalla documentazione emerge che la cancelleria del Tribunale di Bergamo ha spedito la raccomandata il 19/12/2019 (attestazione di cancelleria del 24/09/2021), quindi entro il termine di 45 giorni fissato per l'impugnazione. La Corte ha rilevato l'erronea applicazione dell'art. 591, lett. c) da parte della Corte d'appello di Bologna che aveva computato la data di ricezione anziché la data di spedizione. È stato affermato il principio secondo cui l'impugnazione si considera proposta al momento della spedizione della raccomandata. Inoltre è stato rilevato che il deposito presso la cancelleria del tribunale dove il difensore esercita è conforme all'art. 582 c.p.p. e al principio del "favor impugnationis". L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. c) c.p.p.

    L'impugnazione va considerata proposta al momento della spedizione della raccomandata; la data rilevante è quella di invio e non quella di ricezione.

  • art. 585 c.p.p.

    Individua il termine per proporre l'appello (45 giorni dalla data di deposito della motivazione) che nel caso di specie era decorso dal deposito della motivazione e non da altra data; il computo va effettuato tenendo conto della regola sulla data di spedizione per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.

  • art. 583 c.p.p.

    Norme relative ai termini e alle modalità delle impugnazioni, richiamate nella ricostruzione dell'erronea applicazione normativa; concorre a definire il coordinamento delle norme sui termini.

  • art. 582, commi 1 e 2 c.p.p.

    Riconosce la facoltà per la parte privata o per il difensore di depositare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, anche se diverso da quello che ha emesso il provvedimento; tale facoltà è funzionale al principio del favor impugnationis.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamate in relazione al vizio di motivazione denunciato nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'errata applicazione delle norme sui termini, configurando vizio nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La data rilevante per considerare proposta l'impugnazione trasmessa tramite raccomandata è la data di spedizione e non la data di ricezione: conservare la prova di invio (attestati di cancelleria, ricevute postali).
  • Il termine per proporre appello decorre dalla data di deposito della motivazione della sentenza di primo grado; va calcolato rispetto a quella data, non ad altre date accessorie.
  • È ammesso il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale in cui esercita il difensore (art. 582 c.p.p.): questa modalità è tutelata dal principio del "favor impugnationis" e rende tempestivo l'atto se la spedizione è effettuata nei termini.
  • In caso di contestazione di tardività, è fondamentale produrre attestazioni di cancelleria o ricevute di spedizione che comprovino la data effettiva di invio dell'impugnazione.
  • Se il giudice d'appello decide sulla tardività computando la data di ricezione anziché quella di spedizione, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento (anche senza rinvio) dimostrando l'errata applicazione delle norme sui termini.
  • La strategia difensiva in casi analoghi dovrebbe prevedere: deposito presso la cancelleria locale del difensore, invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo tracciabile, conservazione e tempestiva produzione delle attestazioni di spedizione in giudizio.

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