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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

Due coniugi, in regime di comunione legale, avevano presentato al tribunale due distinte proposte di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ai sensi della legge n. 3/2012. Uno dei coniugi era gravato da rilevanti debiti iscritti a ruolo ed aveva subito un preavviso di iscrizione ipotecaria; entrambi chiedevano la nomina del professionista incaricato. Il professionista nominato aveva ritenuto non praticabile alcuna proposta di composizione della crisi e il tribunale aveva dichiarato inammissibili le proposte, poi confermando il rigetto in sede di reclamo. Nel ricorso per cassazione i debitori deducevano: violazione del diritto di difesa e dei parametri CEDU e UE per la mancata ammissione alla procedura; violazione della disciplina della legge n. 3/2012 e delle norme su IVA, ritenute e usura, sostenendo che il giudice avrebbe potuto consentire la dilazione dei debiti fiscali; erronea applicazione dei principi della legge n. 3/2012, assumendo di non essere tenuti a indicare in modo esaustivo tutte le passività e di poter integrare successivamente l’elenco; omessa o insufficiente motivazione quanto alla possibilità che un terzo garantisse il piano. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il decreto di inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito da sovraindebitamento non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. perché privo di decisorietà e definitività, e comunque reputando tutti i motivi generici, estranei alla ratio decidendi o infondati alla luce del dettato della legge n. 3/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il decreto di rigetto/inammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non possiede, in questa fattispecie, i requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso ex art. 111 Cost. e non preclude la riproposizione della domanda. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i quattro motivi: il primo perché generico sulla dedotta lesione del diritto di difesa e sul rischio di usura/estorsione; il secondo perché non colpisce la ratio della decisione, fondata sull’ampiezza dell’esposizione debitoria complessiva e sull’assenza di un piano attuabile; il terzo perché l’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute è richiesto espressamente dalla legge n. 3/2012 e l’integrazione successiva è limitata a un breve termine istruttorio; il quarto perché il tribunale aveva comunque motivato sul difetto di prova della capacità reddituale e patrimoniale del terzo garante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della resistente, ma è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude che la mancata ammissione alla procedura, in questo caso, integri una lesione del diritto di difesa, perché il provvedimento non è definitivo e la domanda può essere riproposta.

  • art. 6, par. 1, C.E.D.U.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne ricava una violazione nel caso concreto.

  • Raccomandazione della Commissione europea del 12.3.2014

    richiamata dai ricorrenti a sostegno dell’accesso alla procedura, senza rilievo decisivo nella motivazione.

  • art. 111 Cost.

    non è ammesso il ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento, perché manca decisorietà e definitività.

  • art. 7, commi 1 e 2, legge n. 3/2012

    richiamato per sostenere la possibilità di dilazione di determinati crediti e per il termine di preclusione quinquennale, che opera solo se il debitore abbia già beneficiato degli effetti di una procedura analoga.

  • art. 9, comma 2, legge n. 3/2012

    unitamente alla proposta deve essere depositato l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute.

  • art. 9, comma 3-ter, legge n. 3/2012

    il giudice può assegnare un termine non superiore a quindici giorni per integrare la proposta e produrre nuovi documenti, ma non per integrare liberamente e in un secondo momento l’intero spettro delle passività.

  • art. 10, comma 6, legge n. 3/2012

    richiamato come base del reclamo avverso il decreto del tribunale.

  • art. 15, comma 9, legge n. 3/2012

    richiamato in relazione alla nomina del professionista incaricato nella procedura.

  • art. 182-ter l.fall.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la dilazionabilità di IVA e ritenute; la Corte non accoglie la censura perché la ratio del provvedimento era più ampia.

  • legge n. 108/1996

    richiamata dai ricorrenti in tema di usura.

  • art. 20, legge n. 44/1999

    richiamato dai ricorrenti in tema di prevenzione dell’usura/estorsione.

  • circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 6.5.2015

    richiamata dai ricorrenti in tema di trattamento dei debiti tributari.

  • art. 360 c.p.c.

    "novello n. 5 del 1° co."

    la Corte ricorda che, dopo la riforma, non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo rilevanti solo specifiche anomalie motivazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto che dichiara inammissibile una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti nella procedura da sovraindebitamento non è, di regola, ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando non presenti caratteri di decisorietà e definitività.
  • La mancata ammissione alla procedura da sovraindebitamento non viola di per sé il diritto di difesa se la domanda può essere riproposta e il debitore non ha già fruito degli effetti di una precedente procedura analoga.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o eccentriche rispetto al fondamento della decisione sono inammissibili.
  • La legge n. 3/2012 impone al debitore di depositare, con la proposta, l’elenco di tutti i creditori e l’indicazione delle somme dovute; non è consentita una libera integrazione successiva dell’intero quadro passivo fuori dai limiti del termine istruttorio previsto.
  • La motivazione del giudice è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dell’assenza di elementi idonei a provare la capacità reddituale o patrimoniale del terzo garante; non è denunciabile in cassazione il mero difetto di sufficienza motivazionale al di fuori delle ipotesi di anomalia grave.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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