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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione direttoriale prot. n. 20288/RU del 30.10.2025, recante applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 8 giorni; - dell’atto esecutivo prot. n. 1853/RU del 14.01.2026, recante esecuzione della predetta sanzione; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresa la nota con la quale si era stabilita la decorrenza della sanzione.

Giustizia amministrativa202600438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha differito alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la disamina della domanda cautelare. Considerato che permanevano le condizioni che avevano giustificato il decreto presidenziale n. 102/2026, ha confermato fino alla nuova camera di consiglio le misure monocratiche già adottate. L’ordinanza non decide il merito del ricorso né definisce in via definitiva la domanda cautelare.

TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni e successivo atto esecutivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione direttoriale del 30 ottobre 2025 con cui era stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni, l’atto esecutivo del 14 gennaio 2026 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, compresa la nota relativa alla decorrenza della sanzione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio fissata per la domanda cautelare è stata differita perché il difensore della società ha dichiarato l’oggettiva e imprevedibile impossibilità di raggiungere Bari, dovuta all’interruzione dei collegamenti viari e del trasporto pubblico causata da una calamità naturale.

Massime di principio

  • Quando il difensore di una parte dimostri l’oggettiva e imprevedibile impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria per l’interruzione dei collegamenti viari e del trasporto pubblico causata da una calamità naturale, la camera di consiglio può essere differita a una successiva udienza, purché sia garantito il contraddittorio tra le parti.
  • Se permangono le condizioni che avevano giustificato l’adozione di una misura cautelare monocratica, il giudice può confermarne temporaneamente l’efficacia fino alla nuova camera di consiglio fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareCalamità e ristori
RamiProcesso amministrativoEmergenze e protezione civile
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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