Ordinanza n. 451/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione direttoriale prot. n. 20288/RU del 30.10.2025, recante applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 8 giorni; - dell’atto esecutivo prot. n. 1853/RU del 14.01.2026, recante esecuzione della predetta sanzione; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresa la nota con la quale si era stabilita la decorrenza della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha differito alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la disamina della domanda cautelare. Considerato che permanevano le condizioni che avevano giustificato il decreto presidenziale n. 102/2026, ha confermato fino alla nuova camera di consiglio le misure monocratiche già adottate. L’ordinanza non decide il merito del ricorso né definisce in via definitiva la domanda cautelare.
Atto impugnato: determinazione di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni e successivo atto esecutivo
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione direttoriale del 30 ottobre 2025 con cui era stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni, l’atto esecutivo del 14 gennaio 2026 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, compresa la nota relativa alla decorrenza della sanzione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio fissata per la domanda cautelare è stata differita perché il difensore della società ha dichiarato l’oggettiva e imprevedibile impossibilità di raggiungere Bari, dovuta all’interruzione dei collegamenti viari e del trasporto pubblico causata da una calamità naturale.
Massime di principio
- Quando il difensore di una parte dimostri l’oggettiva e imprevedibile impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria per l’interruzione dei collegamenti viari e del trasporto pubblico causata da una calamità naturale, la camera di consiglio può essere differita a una successiva udienza, purché sia garantito il contraddittorio tra le parti.
- Se permangono le condizioni che avevano giustificato l’adozione di una misura cautelare monocratica, il giudice può confermarne temporaneamente l’efficacia fino alla nuova camera di consiglio fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →