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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49484/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato, con rito abbreviato, per il reato previsto dall'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283. Le censure riguardavano: 1) la mera apparenza di motivazione nella concessione delle attenuanti generiche non nella massima estensione, per via di un precedente specifico risalente a sei anni prima; 2) la dosimetria della pena pecuniaria (con dedotta incongruità rispetto alla media edittale e mancata dettagliata motivazione, nonostante lo scostamento); 3) il diniego della sospensione condizionale della pena, per cui si sosteneva che non fossero stati valutati i requisiti dell'art. 163 cod. pen. e che dovesse ritenersi una prognosi favorevole rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito potesse non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione avendo considerato il precedente specifico e valutato la congruità della pena nel suo complesso. Sul punto della dosimetria, la Corte ha confermato che non è richiesta una motivazione dettagliata quando la pena pecuniaria è stata scelta in alternativa all'arresto e risulta compatibile con la metodologia della mediana edittale; la Corte ha spiegato il calcolo della mediana edittale applicata nel caso. Quanto alla sospensione condizionale, è stato ritenuto legittimo il diniego in presenza di un precedente specifico e il giudice non è obbligato a richiamare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo. Conseguentemente il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. b)

    Norma sostanziale che ha retto la condanna dell'imputato; la Corte la menziona come la fattispecie penalmente rilevante applicata dal Tribunale.

  • codice penale, art. 163

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi possibili e può indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo (es. precedenti specifici).

  • codice penale, art. 133

    Elenca i criteri di individualizzazione della pena; la Corte conferma che non sempre è necessario richiamare tutti gli elementi di questo articolo quando il giudice indica quelli ritenuti determinanti per la decisione sulla sospensione.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato come principio costituzionale di individualizzazione della pena, a cui il giudice deve attenersi nella motivazione del trattamento sanzionatorio complessivo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma procedurale che consente, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione, l'obbligo di sostenere le spese processuali e di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e della somma equitativamente fissata.

Massime di principio

  • La negazione della massima estensione delle attenuanti generiche non necessita di un'esplicita disamina particolareggiata di tutti gli elementi favorevoli invocati dall'imputato, purché il giudice motivi la scelta richiamando elementi ostativi rilevanti (es. precedenti specifici) e la congruità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
  • Quando la pena pecuniaria è inflitta in alternativa all'arresto, non è sempre necessaria una motivazione molto dettagliata se la scelta risulta oggettivamente più favorevole per l'imputato; è però opportuno che risulti la considerazione conclusiva che giustifica la misura adottata (es. equità, congruità rispetto alla mediana edittale).
  • La media o mediana edittale va calcolata secondo la metodologia consolidata (non semplicemente dimezzando il massimo): il controllo di congruità deve tenere conto di tale calcolo e delle ragioni pratiche dell'adozione della sanzione pecuniaria.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può fondarsi su precedenti specifici e il giudice non è obbligato a richiamare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ma deve indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.
  • Un'impugnazione basata sulla mera apparenza della motivazione è insufficiente: per ottenere l'ammissione della censura in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione in modo specifico.

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