Regolamento (UE) 2025/801
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 della Commissione, del 14 aprile 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aguacate de Canarias (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 registra ufficialmente l’IGP "Aguacate de Canarias" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’iscrizione avviene ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, in continuità con una domanda presentata dalla Spagna e senza opposizioni. Il testo è essenziale e contiene una sola disposizione sostanziale, oltre alla previsione standard sull’entrata in vigore e sull’efficacia diretta negli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Aguacate de Canarias" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Aguacate de Canarias" quale indicazione geografica protetta (IGP) relativa a un prodotto agricolo. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione e in tutti gli Stati membri, con iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda la domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni presentate nei termini applicabili. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori oltre al perimetro dell’IGP registrata.
Iscrizione dell’IGP "Aguacate de Canarias"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta "Aguacate de Canarias" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Il provvedimento si colloca nell’ambito del nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica dell’atto. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; tale domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale elemento consente di procedere all’iscrizione dell’indicazione geografica nel registro dell’Unione senza ulteriori contestazioni procedurali.
Effetti dell’atto
L’articolo 1 prevede l’iscrizione formale della denominazione "Aguacate de Canarias" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Rilievo pratico
Per gli operatori del settore agricolo e per i professionisti che assistono imprese e consorzi, il regolamento comporta il riconoscimento unionale della protezione geografica della denominazione "Aguacate de Canarias". L’iscrizione nel registro UE rileva ai fini dell’uso lecito della denominazione, della tutela contro usurpazione, imitazione ed evocazione e della gestione commerciale del relativo segno geografico nei mercati dell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Aguacate de Canarias"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Aguacate de Canarias" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, la registrazione è stata considerata opportuna.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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