Sentenza n. 781/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso n.r.g. 16623/2024, dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 863 del 16.10.2023, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per l’Amministrazione generale ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018; 2) l’esclusione già comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova espletata in data 05.10.2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C) del Bando di concorso “Modulo 1 – lett. D)” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete); 2) il verbale della Commissione d’esame del 05.10.2023 e la scheda di valutazione relativa alla ricorrente; 3) l’art. 8 del Bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018), nella parte in cui richiama l’allegato C), il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 4)i ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente; quanto al ricorso n.r.g. 5281/2024, dei seguenti atti: 1) l'esclusione della ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018; 2) l’esclusione già comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 22.02.2024 e pubblicata sulla posizione personale della ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C) del Bando di concorso “Modulo 1 – lett. D)” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete); 3) il verbale della Commissione d'esame del 22.02.2024 e la scheda di valutazione relativa alla ricorrente; 4) l'art. 8 del Bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018) nella parte in cui richiama l'allegato C), il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusioni dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del fuoco per il mancato superamento della prova di capacità operativa, in particolare dell'esercizio delle due trazioni complete alla sbarra fissa, nonché la clausola del bando relativa agli effetti dell'infortunio verificatosi durante la prova
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due successive esclusioni dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco. In occasione della prima prova, del 5 ottobre 2023, non aveva completato l'esercizio delle due trazioni alla sbarra, riferendo un infortunio alla spalla e producendo documentazione del pronto soccorso. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, è stata ammessa a ripetere la prova il 22 febbraio 2024, ma non l'ha nuovamente superata, riferendo un analogo infortunio durante il medesimo esercizio. Ha dedotto, in entrambi i ricorsi riuniti, l'illegittimità della lex specialis nella parte in cui equipara l'infortunio occorso durante la prova al mancato superamento della stessa, lamentando manifesta illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, contraddittorietà del bando, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità. Ha inoltre censurato le esclusioni per eccesso di potere, violazione del bando e dell'art. 97 Cost., difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 e mancata considerazione della forza maggiore. In seguito all'accoglimento dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, la ricorrente è stata ammessa a un terzo tentativo, superato il 24 marzo 2025, e ha poi superato anche le visite mediche. Il TAR ha dovuto quindi verificare se tale ammissione fosse avvenuta senza riserva, circostanza che avrebbe potuto determinare l'improcedibilità dei ricorsi; non essendo stata provata, ha ritenuto i ricorsi procedibili.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti, compensando le spese. Ha ritenuto che la ricorrente avesse fallito due volte, in circostanze diverse e a distanza di mesi, il medesimo esercizio, invocando ogni volta un analogo infortunio alla spalla. Secondo il Collegio, la reiterazione dello stesso episodio in occasione dello stesso esercizio esclude il carattere eccezionale e imprevedibile necessario per qualificare l'evento come caso fortuito o forza maggiore e rende più plausibile che l'infortunio sia stato conseguenza, anziché causa, dell'insufficiente capacità fisica di eseguire l'esercizio. La lex specialis, pur potendo essere interpretata in senso conforme al principio di proporzionalità mediante la concessione di una seconda possibilità, non consente la ripetizione illimitata della prova, perché ciò aggraverebbe irragionevolmente l'organizzazione amministrativa e violerebbe la par condicio degli altri candidati, ai quali era stata offerta una sola occasione. Il superamento della prova al terzo tentativo non incide sulla legittimità delle precedenti esclusioni, anche perché la ricorrente aveva beneficiato di un periodo di allenamento molto più lungo rispetto agli altri concorrenti. Le schede delle prove erano state sottoscritte senza contestazioni e le verbalizzazioni della Commissione attestavano regolarmente i due mancati superamenti. Quanto all'impugnazione della clausola del bando, il TAR l'ha ritenuta formulata in termini generici e quindi inammissibile, oltre che comunque infondata: l'Amministrazione può richiedere e verificare in concreto requisiti di prestanza fisica coerenti con i compiti dei Vigili del fuoco. Le prove risultavano svolte regolarmente nel rispetto delle regole del bando.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso di cui al D.M. n. 238 del 14.11.2018
la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo
La clausola è stata interpretata nel senso che l'infortunio verificatosi durante la prova determina il mancato superamento dell'esercizio e della prova, ferma la possibilità di una reiterazione una tantum in presenza di un evento eccezionale, ma non di ripetizioni illimitate.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il motivo è stato respinto nel complessivo giudizio di infondatezza delle censure contro le esclusioni.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono di evitare sia un aggravio sproporzionato della procedura sia una disparità di trattamento tra candidati; non impongono la ripetizione indefinita di una prova fisica non superata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali che prevedono prove fisiche, un infortunio o un malore sopravvenuto durante l'esecuzione può giustificare la ripetizione della prova quando presenti carattere eccezionale, imprevedibile e non imputabile al candidato, purché la ripetizione non determini disparità di trattamento né un aggravio sproporzionato per l'amministrazione.
- La possibilità di ripetere una prova fisica per causa di forza maggiore non è illimitata: dopo una prima reiterazione, il mancato superamento del medesimo esercizio, giustificato da un analogo infortunio verificatosi in circostanze diverse, può escludere il carattere eccezionale dell'evento e confermare l'inidoneità fisica del candidato nel momento concorsuale.
- Il superamento di una prova fisica in un successivo e ulteriore tentativo non travolge necessariamente le precedenti esclusioni, soprattutto quando il candidato abbia beneficiato di un periodo di preparazione significativamente più lungo rispetto agli altri concorrenti; diversamente sarebbe violata la par condicio.
- La lex specialis può stabilire che la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche a causa di un infortunio occorso durante l'esecuzione, comporti il mancato superamento dell'intero modulo, purché la disciplina sia applicata nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento.
- L'amministrazione che seleziona personale destinato a compiti operativi può richiedere e verificare concretamente requisiti di prestanza fisica coerenti con le mansioni da svolgere; il giudice può sindacare la disciplina concorsuale solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
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