Ordinanza n. 949/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1717/2025 dell’1.07.2025 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1717/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1717/2025, emessa il 1° luglio 2025 dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la documentazione comprovante la notifica della sentenza, ai fini della sua esecuzione, presso la sede reale dell'amministrazione, né il conseguente decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché tale adempimento incide sull'ammissibilità del ricorso, il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'azione di ottemperanza. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare entro 15 giorni la documentazione attestante l'avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La trattazione è stata differita e fissata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. La mancata produzione potrebbe incidere sull'ammissibilità del ricorso, ma l'ordinanza non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva al riguardo.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il TAR ha ritenuto necessario verificare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine previsto dalla disposizione quale adempimento rilevante ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato preventivo avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio, relativa alla mancata prova dell'adempimento potenzialmente incidente sull'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di un'amministrazione, la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e del decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce un adempimento rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Quando rileva d'ufficio una questione potenzialmente incidente sull'ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e può ordinare la produzione della documentazione necessaria prima di decidere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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