Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di fallimento proposta dalla creditrice, quale mandataria di una cessionaria del credito derivante da mutuo fondiario, nei confronti della società mutuataria poi posta in liquidazione. Dopo una prima vicenda concorsuale con omologa di concordato preventivo, revoca dell'omologa, dichiarazione di fallimento e successivo reclamo accolto dalla Corte d'appello con revoca del fallimento, la creditrice ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 5 l. fall. lamentando che la Corte territoriale avrebbe valutato lo stato di insolvenza della società in modo statico e sulla base di un passivo riferito a un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con il secondo motivo ha censurato la mancata considerazione, ai fini della realizzabilità dell'attivo, delle difficoltà di vendita del compendio immobiliare della debitrice e dell'esito negativo di alcune vendite esecutive. Con il terzo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato i dati emergenti dalla procedura esecutiva immobiliare relativa a parte dei beni della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché fondato su allegazioni fattuali non specificamente localizzate negli atti e comunque volto a sollecitare un riesame del merito; ha ribadito che, per la società in liquidazione, il presupposto dell'insolvenza va valutato verificando se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori, ma che nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente esaminato la documentazione disponibile e tratto un accertamento di fatto non censurabile in cassazione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sulla liquidabilità degli immobili, mentre la Corte territoriale aveva già considerato gli insuccessi delle vendite esecutive e li aveva ritenuti non decisivi per escludere la capienza dell'attivo. Il terzo motivo è stato ritenuto fuori dal paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché in realtà contestava la valutazione delle prove e la motivazione, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 l. fall.
Per la società in liquidazione, l'insolvenza va accertata in chiave statica verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori; la difficoltà di pronta liquidazione rileva solo se incide sul valore effettivamente realizzabile dell'attivo.
art. 18 l. fall.
È il rimedio utilizzato per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 183 l. fall.
È richiamato nel precedente segmento della vicenda concorsuale relativo al reclamo contro l'omologa del concordato preventivo.
art. 161, comma 6, l. fall.
È la base normativa della proposta di concordato preventivo presentata dalla debitrice.
art. 180, comma 2, l. fall.
È il riferimento alla relazione del commissario giudiziale utilizzata come fonte documentale per quantificare il passivo.
art. 2697 c.c.
Spetta al creditore istante o al pubblico ministero provare il presupposto oggettivo del fallimento, cioè lo stato di insolvenza; al debitore incombe la prova dei fatti impeditivi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente i fatti e localizzare gli atti e documenti su cui si fonda; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito mascherando come violazione di legge una critica all'apprezzamento dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni; non è ammissibile censurare sotto questa rubrica la mera inadeguatezza della motivazione rispetto ai fatti esaminati.
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto/inammissibilità del ricorso legittima il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'insolvenza di una società in liquidazione il giudice deve verificare, in modo concreto, se il patrimonio sociale sia idoneo a soddisfare integralmente i creditori; il dato decisivo non è la mera esistenza di immobili o attività, ma il valore effettivamente realizzabile in rapporto ai debiti.
- La difficoltà di liquidazione dell'attivo non equivale di per sé a insolvenza: può rilevare solo se dimostra che il realizzo ragionevolmente ottenibile sarà inferiore al fabbisogno passivo.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze documentali.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: chi denuncia un errore di diritto o un vizio motivazionale deve indicare con precisione i fatti, gli atti e i documenti rilevanti e la loro localizzazione processuale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non valutato, non la diversa lettura delle prove né il mancato recepimento della tesi difensiva della parte.
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