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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20717/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/07/2021: Chelucci deduceva vizio di motivazione riguardo al diniego del beneficio della sospensione della pena (sosteneva di aver beneficiato di una precedente messa alla prova); Giuliano denunciava eccesso di pena; Marcianò deduceva il principio del bis in idem rispetto al fascicolo RG 13475/18 poi archiviato e contestava il diniego dei benefici; Sterlino lamentava vizio di motivazione perché le attenuanti generiche gli erano state riconosciute solo in misura equivalente e non prevalente e perciò non gli era stata concessa la sospensione della pena; Vatamanu contestava il bilanciamento del giudice e gli aumenti applicati per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Chelucci, Giuliano, Marcianò e Vatamanu, confermando nella sostanza le valutazioni di merito (respinta la doglianza sul bis in idem, ritenuta legittima la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione; ritenuta ininfluente la pretesa 'messa alla prova' in assenza della prova dell'effetto estintivo). Per tali ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (determinato equitativamente, con richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000). Per Sterlino, invece, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli perché rivaluti la congruità del bilanciamento delle circostanze attenuanti e la meritevolezza del beneficio della sospensione della pena. In sintesi: quattro ricorsi inammissibili (con conferma delle pene), uno annullato con rinvio per nuovo giudizio (Sterlino).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato come norma che configura il reato associativo connesso agli stupefacenti; la Corte ha legittimamente utilizzato il parametro edittale e il ruolo individuale (promotore) per motivare l'aumento della pena.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in relazione ai reati 'fine' di spaccio; la Corte ha ritenuto congrui gli aumenti per la continuazione calcolati uniformemente tra i coimputati.

  • codice penale, art. 168-ter, secondo comma

    art. 168-ter, secondo comma, c.p.

    Richiesto come presupposto per l'effetto estintivo della messa alla prova: la Corte ha rilevato l'assenza della prova che la messa alla prova fosse stata positivamente definita, e quindi non ha riconosciuto l'effetto estintivo utile per beneficiare della sospensione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 649

    Richiamato nel contesto del principio secondo cui, se l'azione penale è promossa in entrambi i procedimenti, per quello esercitato successivamente si deve pronunciare sentenza di non doversi procedere; la Corte ha ritenuto che l'archiviazione successiva non costituisse un 'giudicato' impeditivo nel caso concreto.

  • codice penale, art. 125, terzo comma

    Richiesto come parametro motivazionale per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse sufficiente anche con formule sintetiche quando la pena resta nei limiti di ragionevolezza tra minimo e massimo edittale.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato come elencazione degli elementi da considerare nel giudizio di determinazione della pena; la Corte ha confermato che il giudice di merito può svolgere un bilanciamento complessivo degli elementi purché sia sorretto da motivazione non arbitraria.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per addebitare ai ricorrenti inammissibili le spese del procedimento in cassazione; la Corte ha altresì disposto il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa richiamando orientamenti costituzionali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost. n.186/2000

    Utilizzata per autorizzare l'applicazione, anche in caso di inammissibilità, di un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende quando non sussiste colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il beneficio della sospensione della pena collegato a una precedente messa alla prova richiede la prova che la messa alla prova si sia conclusa positivamente con l'effetto estintivo (art. 168-ter c.p.): l'onere probatorio grava sul ricorrente che ne deduce l'effetto.
  • L'archiviazione di un procedimento non equivale automaticamente a un giudicato che impedisca un successivo procedimento sul medesimo fatto se l'azione penale è stata esercitata in momenti diversi; va valutata la sequenza temporale dell'esercizio dell'azione e applicata la regola di non doppia punibilità e di litispendenza (art. 649 c.p.p.).
  • Le scelte inerenti alla determinazione della pena di merito e al riconoscimento delle attenuanti rientrano nella sfera discrezionale del giudice: sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrarie o prive di sufficiente motivazione (art. 125 e art. 133 c.p.).
  • Nella determinazione degli aumenti per reati in continuazione il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite in rapporto alla loro incidenza; l'entità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti (richiamo a Sez. U. n. 47127/2021).
  • Se in cassazione i ricorsi sono manifestamente infondati o inammissibili, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e, in via equitativa, al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte può escludere tale sanzione solo se sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando la Corte territoriale concede a taluni imputati un trattamento favorevole (es. attenuanti prevalenti o benefici) perché hanno rinunciato a deduzioni sulla responsabilità, deve spiegare perché eventuali coimputati con profili processuali analoghi (es. confessione, mancata impugnazione della responsabilità) siano trattati diversamente; in mancanza, l'annullamento con rinvio è possibile.

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