Cassazione Penale, Ordinanza n. 32340/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti e la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990. Le doglianze contestavano la valutazione della pericolosità sociale e la proporzionalità della misura espulsiva, nonché la logicità della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione logica e non apparente. La Corte d'appello aveva fondato la conferma dell'espulsione sulla reiterazione delle cessioni di sostanza stupefacente, sull'assenza di stabile radicamento sociale, familiare e lavorativo nel territorio nazionale, sulla mancanza di fissa dimora e sulla pendenza di altro procedimento per un reato della stessa natura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e diretto a sollecitare una rivalutazione della pericolosità sociale e della proporzionalità della misura di sicurezza dell'espulsione. Ha ritenuto immune da manifesta illogicità la motivazione della Corte d'appello, basata su elementi concreti e pertinenti. Dall'inammissibilità è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 309/1990
La misura di sicurezza dell'espulsione è stata confermata sulla base della valutazione della pericolosità sociale dell'imputato; tale valutazione, se sorretta da motivazione logica e non apparente, non è rivalutabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale rilevante ai fini della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990 appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione quando sia fondata su elementi concreti e pertinenti e accompagnata da motivazione logica e non apparente.
- La proporzionalità della misura di sicurezza dell'espulsione non può essere nuovamente valutata in sede di legittimità mediante una diversa ponderazione degli elementi di fatto, se la decisione di merito non presenta manifesta illogicità motivazionale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare effettivi vizi di legittimità e mirando soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale.
- La reiterazione delle condotte di cessione di stupefacenti, l'assenza di stabile radicamento sociale, familiare e lavorativo, la mancanza di fissa dimora e la pendenza di altro procedimento per un reato della stessa natura costituiscono elementi concretamente valorizzabili dal giudice di merito nella valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione.
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