Cassazione Penale, Sentenza n. 5879/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che le aveva applicato la sospensione della patente per anni uno e mesi tre (corrispondenti a tre mesi per ciascuna delle cinque persone che avevano riportato lesioni), deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale e delle norme procedurali nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Contestava che il giudice avesse moltiplicato automaticamente i mesi di sospensione senza valutare la diversa gravità delle lesioni subite dalle singole vittime, invocava l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p. (concorso formale) e sosteneva che la sanzione amministrativa accessoria avrebbe dovuto essere contenuta entro limiti inferiori (es. non oltre 9 mesi) e motivata adeguatamente. Ha inoltre evocato il concorso di colpa fra i conducenti come fatto rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il motivo ma infondato nel merito, confermando che, in materia di circolazione stradale, le sospensioni accessorie della patente previste per più illeciti devono essere sommate per ciascuna fattispecie e che non è applicabile né l'art. 8 della L. 689/1981 né le regole penalistiche di limitazione delle pene (come l'art. 81 c.p.) alle sanzioni amministrative accessorie irrogate con sentenza penale. La Corte ha inoltre precisato che la fattispecie di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, va considerata come concorso formale di reati, da valutare autonomamente per ciascuna lesione; ne consegue la correttezza del cumulo operato dal giudice di merito (3 mesi x 5 persone = 15 mesi) entro i limiti edittali. Infine, non ha ravvisato difetto di motivazione in quanto la misura non si discosta dal minimo edittale in modo da richiederne motivazione specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen., ultimo comma
La fattispecie che punisce le lesioni personali stradali con violazione delle norme sulla circolazione, quando cagioni lesioni a più persone, va interpretata come concorso formale di più reati, unificati quoad poenam; ogni lesione mantiene autonomia e va valutata singolarmente
art. 222 Codice della Strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a due anni per ciascuna violazione; se il giudice pronuncia condanna per pluralità di violazioni che comportano la sospensione, deve sommare i periodi previsti per ciascun illecito, nei limiti edittali
art. 81 cod. pen.
Le regole penalistiche sul cumulo giuridico e sul limite all'inflizione di pene non sono applicabili alle sanzioni amministrative accessorie comminate con sentenza penale in materia di circolazione stradale
art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689
La disposizione riguarda le sanzioni amministrative proprie e non si applica alle sanzioni amministrative accessorie previste da una sentenza penale; quindi non limita il cumulo delle sospensioni accessorie
artt. 143, comma 3 e 13 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Norme sulla disciplina della circolazione che, se violate, costituiscono il fatto-reato per la cui configurazione dell'art. 590-bis comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 C.d.S.
art. 589 e art. 589-bis cod. pen. (richiamati per interpretazione analogica)
La giurisprudenza ha chiarito che anche con riferimento agli omicidi o alle lesioni per incidente stradale le ipotesi plurime con più vittime costituiscono concorso formale di reati, non reato autonomo complesso; principio esteso alla fattispecie di cui all'art. 590-bis
Massime di principio
- Quando da una condotta derivano lesioni a più persone, ciascuna lesione configura un illecito da valutare autonomamente e le sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente) previste per ciascun illecito si sommano
- Le regole penalistiche di cumulo e limitazione della pena (es. art. 81 c.p.) non trovano applicazione rispetto alle sanzioni amministrative accessorie applicate con sentenza penale in materia di circolazione stradale
- L'art. 8 L. 689/1981 non limita il cumulo delle sanzioni accessorie correlate a condanne penali; riguarda soltanto sanzioni amministrative proprie
- In un patteggiamento il giudice deve motivare la misura della sanzione accessoria solo se essa si discosta dal minimo edittale in modo significativo; motivazione implicita è sufficiente se la misura coincide o è vicina al minimo
- La deduzione di un concorso di colpa tra conducenti può influire sulla responsabilità penale o sulla pena, ma non elimina automaticamente l'obbligo di applicare e cumulare le sanzioni amministrative accessorie previste per ciascun illecito
- Per tentare di ridurre la sospensione complessiva occorre fornire elementi probatori specifici sulla diversa gravità delle lesioni o sulla insussistenza/tenuità di singole fattispecie, non limitarsi a argomentazioni di principio sul cumulo
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