Cassazione Penale, Sentenza n. 24883/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di rito abbreviato e poi con sentenza confermata in appello, era stato ritenuto responsabile di plurimi reati fallimentari in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore unico dal 1 febbraio 2012 e dichiarato il 8 maggio 2019. Il ricorso deduceva, con due motivi, la carenza e apparenza della motivazione della sentenza di appello: in particolare, si censurava il fatto che la Corte territoriale avesse respinto i motivi di gravame limitandosi a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza una autonoma valutazione critica delle censure, soprattutto sulle condotte distrattive indicate in alcuni capi dell'imputazione. Con il secondo motivo si lamentava inoltre la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, ritenendo insufficiente il solo richiamo alla conoscenza della situazione critica della società e alla mancata adozione di rimedi da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti, affermando che la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente perché consisteva in un adesivo rinvio ai passaggi della decisione di primo grado, senza dare conto di un autonomo vaglio delle specifiche doglianze difensive. Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sui motivi devoluti, con particolare riguardo alla bancarotta documentale e all'elemento soggettivo.
Norme richiamate
art. 223 l. fall.
richiamato solo indirettamente nel riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta e da operazioni dolose; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma sostanziale.
art. 216 l. fall.
richiamato indirettamente per le ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; non viene svolta un'interpretazione autonoma del precetto, ma solo un controllo sulla motivazione della condanna.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la sentenza affronta il tema della valutazione motivazionale e del vaglio critico delle deduzioni difensive in appello.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima solo se il giudice del gravame dimostra di avere esaminato effettivamente le censure, di averle sottoposte a vaglio critico e di averle ritenute infondate con una valutazione autonoma del materiale processuale.
- Il mero richiamo ai passaggi della sentenza di primo grado non assolve l'obbligo motivazionale del giudice di appello, se non consente di comprendere il percorso logico seguito per disattendere i motivi di impugnazione.
- Quando le doglianze difensive sono specifiche, il giudice di appello deve dare risposta puntuale e analitica a ciascun punto devoluto, spiegando perché le contestazioni non incidano sulla tenuta logica e giuridica della decisione confermata.
- In presenza di motivazione apparente su questioni decisive devolute con l'appello, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte di un diverso giudice di merito.
- L'insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo di un reato contestato rende necessario un nuovo scrutinio complessivo delle censure, con motivazione autonoma e non assertiva.
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