Cassazione Penale, Sentenza n. 4916/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha riformato la decisione di primo grado qualificando la condotta come reato previsto dagli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61 n. 2 c.p. (peculato/appropriazione in concorso) in relazione all'appropriazione di confezioni di sostanze dopanti. La difesa deduce un'unica censura: erronea applicazione dell'art. 314 c.p., sostenendo che la corretta qualificazione fosse appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.9 c.p.) perché il possesso dei farmaci derivava da una sottrazione dalla farmacia del reparto e da un possesso occasionale/contra legem della sorella infermiera, non da un possesso in ragione dell'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla Corte di appello, che ha considerato decisivo l'accertamento fattuale secondo cui i farmaci sequestrati provenivano dalla farmacia del reparto di nefrologia dove la sorella della ricorrente prestava servizio e che il possesso poteva derivare dall'esercizio di fatto di funzioni connesse al ruolo di infermiera. Ha inoltre escluso che l'esito processuale relativo alla coimputata potesse ostare alla riqualificazione e ha rigettato l'argomento difensivo relativo alla possibile applicazione della nuova fattispecie dell'art. 314-bis. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 9/7 L. n. 376/2000
Norma richiamata nell'ambito dell'imputazione originaria relativa a sostanze dopanti; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione un capo connesso a tale norma
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato per la concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto configurabile responsabilità concorrente tra i soggetti coinvolti
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nell'esecuzione del reato
art. 314 c.p.
Articolo contestato come base di qualificazione (peculato/appropriazione in rapporto a beni detenuti per ragioni di ufficio); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in presenza di possesso funzionale del bene derivante dall'attività dell'infermiere
art. 646 c.p.
Norma utilizzata dalla Corte di appello nella riformulazione della qualificazione originaria; la Cassazione ne ha ritenuto congrua l'applicazione in relazione alla provenienza dei farmaci dal reparto
art. 61 n. 9 c.p.
Circostanza aggravante richiamata nella precedente qualificazione e discussa nel processo; la Corte ha considerato rilevante la qualità professionale della persona che aveva accesso ai farmaci
art. 314-bis c.p.
Norma di recente introduzione invocata dalla difesa in via alternativa; la Corte ha ritenuto generica e inapplicabile tale invocazione, precisando che la novella non ha ampliato la fattispecie dell'art. 314 in senso utile al ricorso
art. 323 c.p.
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina sostituita/abrogata nelle successive riforme penali; la Cassazione ha richiamato il contesto normativo per escludere una ricaduta favorevole alla difesa
Massime di principio
- Quando i beni oggetto di appropriazione provengono dall'ambito di servizio di un dipendente o operatore sanitario, il collegamento funzionale tra ruolo e disponibilità dei beni può legittimare la qualificazione come peculato o reato connesso alla detenzione in ragione dell'ufficio, anche se l'accesso avveniva con modalità irregolari
- La mera tesi difensiva dell'occasionalità del possesso, senza fondo probatorio idoneo a smentire l'accertamento fattuale sulla provenienza e sulla continuità di accesso, è insufficiente a impedire la riqualificazione della condotta operata dal giudice di merito
- Argomentazioni nuove o alternative basate su modifiche legislative recenti (es. art. 314-bis) devono essere specificamente articolate e fondate sui fatti accertati; eccezioni generiche rischiano l'inammissibilità
- Esiti processuali relativi a coimputati (patteggiamenti, sentenze di altri rami del procedimento) non automaticamente ostano alla riqualificazione operata nei confronti di un altro imputato, soprattutto se detti atti sono preclusi o inammissibili per motivi procedurali
- Ricorsi per cassazione formulati in modo generico o privi di specifiche censure sulla motivazione e sui fatti accertati dal giudice di merito sono esposti a dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese
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