Sentenza n. 3083/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1369/2024 del Giudice di Pace di Nola, depositato in data 21.05.2024, a definizione del procedimento iscritto al n. di R.G. 2330/2024, munito di formula esecutiva in data 17.12.2025, notificato al Comune di San Paolo Bel Sito, in persona del sindaco pro tempore, in data 11.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1369/2024 del Giudice di Pace di Nola
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Nola, non opposto e munito di formula esecutiva, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 3.606,72, oltre interessi legali e spese processuali. Il titolo era stato notificato al Comune l'11 giugno 2024. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato rientrano i decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi per mancata opposizione e muniti di formula esecutiva. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, nonché la rituale notificazione del decreto al Comune. In mancanza di prova dell'adempimento, ha ordinato all'Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario competente, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di provvedimenti definitivi del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, inclusi i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 647 c.p.c.
La mancata opposizione rende il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stata ritenuta rituale ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva, in quanto provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando la pubblica amministrazione non dimostri l'adempimento di un titolo esecutivo definitivamente efficace e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compimento degli atti necessari, inclusi quelli contabili e le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al massimo, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →